ARIS

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Statuto

Chi Siamo

Approvato con deliberazione della Conferenza Episcopale Italiana il 13 aprile 2000
Modificato "ad experimentum", dall'Assemblea Generale ARIS del 19 novembre 2004



ARTICOLO 1


Costituzione

L'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (A.R.I.S.), con sede in Roma, riunisce i rappresentanti delle Istituzioni ecclesiastiche (religiose e secolari) o ad esse collegate, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria ovvero di singole opere in cui esse si articolano, operanti sul territorio nazionale.
All'A.R.I.S. possono aderire i rappresentanti di Istituzioni laiche che si ispirano ai valori cristiani, operanti in Italia nel settore sanitario e socio-sanitario senza scopo di lucro. L'adesione avviene mediante domanda corredata da attestazione sulla natura, le finalità e le attività di ciascuna Istituzione o Opera rilasciata dal Vescovo Diocesano o competente Autorità Ecclesiastica e previa esplicita dichiarazione di acccttazione dello Statuto A.R.I.S. e relativo Regolamento.

Con l'ARIS, per iniziative e questioni comuni, possono collaborare in forma federativa e/o di coordinamento altre associazioni, istituzioni ed enti operanti nel settore sanitario e socio-sanitario.

L'Associazione agisce sotto la vigilanza dell'Autorità Ecclesiastica (Conferenza Episcopale Italiana - C.E.I.) a norma dei cann. 298-299-305-322-325 del codice di diritto canonico, si ispira alle direttive del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Salutari e del competente organismo per la Pastorale Sanitaria della CEI.


ARTICOLO 2


Finalità

L'Associazione si propone:

1. di contribuire al costante rinnovamento spirituale-pastorale e all'aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario e
socio-sanitario, nel pieno rispetto della natura specifica delle Istituzioni od Opere associate.


2. di promuovere lo sviluppo delle Istituzioni od Opere associate per il costante adeguamento alle istanze sociali del Paese, secondo il
comune intento di testimonianza.


Gli Associati sono tenuti ad uniformarsi alle direttive dell'Associazione, collaborando a realizzare, nella pluralità delle Opere, la unicità degli intenti e delle finalità associative.


ARTICOLO 3


Compiti

Ai fini di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge i seguenti compiti:
Promuove e favorisce lo studio, il dibattito e l'approfondimento degli aspetti religiosi, etici e pastorali.

1. Promuove e collabora nello studio e soluzione di problematiche sanitarie e socio-assistenziali in campo politico, legislativo,
amministrativo ed organizzativo.

2. Elabora e propone linee-guida in materia di qualità dell'assistenza, di bioetica e di organizzazione del lavoro e di ricerca.
3. Rappresenta unitariamente gli Associati presso le competenti autorità ed organismi ad ogni livello per la tutela di interessi comuni,
per favorire la soddisfazione delle necessità sanitarie ed assistenziali, mediante un servizio qualificato e integrale.

4. Tutela gli interessi specifici delle Istituzioni od Opere rappresentate e di categoria.
5. Assicura l'assistenza qualificata agli Associati per la soluzione dei problemi particolari che li interessano nello specifico settore.
6. Provvede ad una idonea informazione degli Associati circa ogni elemento normativo, amministrativo, giurisprudenziale e ogni
aspetto della vita associativa.

7. Coordina le varie iniziative di studio, di formazione e di pastorale degli associati.
8. Può aderire o collaborare con Istituzioni e Movimenti, anche di ambito ecumenico e missionario, per problematiche di interesse
sanitario e socio-sanitario ed ospedaliere in Italia ed all'estero.



ARTICOLO 4


Organi

Gli organi dell'A.R.I.S. sono:

- L'Assemblea Generale
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti



ARTICOLO 5


Assemblea generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Rappresentanti delle Istituzioni ed Opere di cui all'art. 1, in numero di 1 (uno) per ciascuna Istituzione od Opera. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale i Membri del Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono adottate con votazioni per le quali i voti sono attribuiti secondo il criterio della capacità assistenziale in regime di ricovero o diurno o ambulatoriale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, una in sessione primaverile ed una in sessione autunnale; può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà degli Associati, proponendo gli argomenti per l'ordine del giorno.

La convocazione viene inviata ai Rappresentanti delle Istituzioni od Opere associate mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza contenente la data, l'ora e la sede della stessa e l'indicazione degli argomenti che devono essere discussi.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di impedimento il Rappresentanti dell'Istituzione o Opera associata può delegare a partecipare all'Assemblea altro membro dell'Istituzione o altro Associato. Ciascun membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.


ARTICOLO 6


Compiti dell'assemblea

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

1. definire le linee operative dell'Associazione;
2. approvare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
3. rinnovare le cariche sociali alla loro scadenza;
4. deliberare su eventuali modifiche dello Statuto da sottoporsi all'approvazione canonica della Conferenza Episcopale Italiana;
5. approvare il Regolamento interno dell'Associazione, proposto dal Consiglio Nazionale, e sue eventuali successive modifiche;
6. approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio Nazionale;
7. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo secondo le
indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana.



Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale valgono le norme previste dal can. 119 del codice di diritto canonico.

Per le cariche elettive, al terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa.

Di ogni Assemblea sono redatti regolari verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali sono a disposizione degli Associati.



ARTICOLO 7


Consiglio nazionale


Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo dell'Associazione; al medesimo spettano i poteriìed i compiti di amministrazione straordinaria, tranne quelli riservati all'Assemblea, nonché la determinazione della linee guida di indirizzo operativo. L'amministrazione ordinaria è di competenza del Presidente Nazionale.

1. Il Consiglio Nazionale

Si compone:

a) del Presidente nazionale


b) del Vice Presidente nazionale

c) di 11 (undici) Consiglieri scelti dall'elenco degli Associati su designazione e in rappresentanza delle varie Sezioni ed eletti in
Assemblea Generale


d) dei Presidenti Regionali.

2. Nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente e ne determina il compenso.
3. Nomina i 3 (tre) Coordinatori di Settore di cui all'Art. 14.
4. Nomina il Tesoriere che partecipa, quando convocato, alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo.
5. Propone all'Assemblea le quote associative annuali di cui al sesto comma dell'articolo 6.
6. Nomina il Collegio dei revisori dei conti.
7. Determina il compenso del Presidente Nazionale.
8. Individua gli Uffici Nazionali dell'Associazione e ne designa i Rappresentanti.
9. Indica il referente nazionale dei grappi tecnici di lavoro regionale.
10. Delibera, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione dei Soci e la loro dismissione ove vengano meno i requisiti accertati al
momento dell'ammissione.

11. Determina le linee-guida dei contratti di lavoro, nomina le Commissioni ed approva i relativi contratti.
12. Si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi, ovvero ogni qualvolta viene richiesto da almeno due terzi dei componenti del Consiglio,
che devono indicare gli argomenti da mettere all'O.D.G., ed è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

13. Decide a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione occorre la presenza di
almeno metà dei componenti.




ARTICOLO 8


Elezioni

II Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea Generale, a norma di regolamento, con votazioni separate.

I Consiglieri Nazionali, rappresentanti di ogni singola Sezione sono eletti, a norma di regolamento, dall'Assemblea Generale su designazione delle Assemblee delle singole Sezioni.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Nazionali rappresentanti di ogni singola sezione, partecipano di diritto al Consiglio Nazionale, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il Presidente, dopo l'eventuale secondo quinquennio, è rieleggibile soltanto con speciale autorizzazione della CEI.


ARTICOLO 9


Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Nazionale e la Consulta dei Presidenti Regionali, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed ha poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, inoltre, può adottare provvedimenti urgenti di straordinaria amministrazione chiedendone la ratifica al primo Consiglio Nazionale.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito in ogni sua funzione, dal Vice Presidente.


ARTICOLO 10


Consulta dei presidenti regionali

La Consulta dei Presidenti Regionali è l'Organo di consultazione a livello nazionale per la verifica delle situazioni locali, per il confronto delle politiche e delle strategie sanitarie adottate dalle singole Regioni e per l'individuazione di iniziative atte ad affrontare le situazioni di crisi, suggerendo gli strumenti e le iniziative di sostegno e di solidarietà.

La Consulta non ha poteri deliberativi ed ha il compito di sottoporre alla Presidenza nazionale riflessioni e suggerimenti di indirizzo e programmazione da porre alla valutazone ed approvazione del Consiglio Nazionale nonché all'Assemblea Generale.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ed è assistita nei suoi lavori dal Segretario Generale quale segretario della stessa.

Della Consulta fa parte di diritto anche il Vice Presidente Nazionale.


ARTICOLO 11


Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio Nazionale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 (tre) membri, designando altresì il Presidente del Collegio stesso, il quale deve essere in possesso dei requisiti di legge.

Il Collegio ha il compito di procedere al controllo dell'amministrazione dell'Associazione; all'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; alle verifiche della consistenza di cassa. I membri del Collegio partecipano alle adunanze del Consiglio Nazionale quando si trattino argomenti di natura economico-finanziaria.

I Revisori restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati e possono essere revocati per giusta causa.


ARTICOLO 12


Segretario generale

Il Segretario Generale, nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio Nazionale, su propósta del Presidente, cura l'esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi
Statutarii in collaborazione con il Presidente.

Dirige la Segreteria Generale nei suoi compiti istituzionali; provvede al coordinamento degli Uffici; ha la vigilanza su tutto il personale del cui comportamento e produttività risponde al Presidente e al Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale partecipa alle adunanze degli Organi Statutari, dove esprime parere consultivo, ne redige i verbali e cura la pratica attuazione delle deliberazioni; sottoscrive, insieme al Tesoriere ed al Presidente, il bilancio; assiste il Presidente nei suoi atti di rappresentanza dell'Associazione; svolge altri eventuali incarichi che il Presidente o il Consiglio Nazionale gli affidano.

Il contratto di incarico del Segretario Generale ha durata minima triennale e massima quinquennale dalla data della nomina, ed è rinnovabile con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Al Segretario Generale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio Nazionale.


ARTICOLO 13


Sezioni

L'Associazione si articola nelle seguenti Sezioni:

1. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, eretti ai sensi dell'alt. 42 della legge 23/12/1978, n° 833.
2. Ospedali Classificati, di cui all'art. 41 della legge 23/12/1978, n° 833.
3. Presidi, di cui all'art. 43 della legge 23/12/1978, n° 833.
4. Case di Cura, di cui all'art. 44 della legge 23/12/1978. n° 833.
5. Centri di Riabilitazione, di cui all'art. 26 della legge 23/12/1978, n°833.
6. Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) ed ex Istituti Psichiatrici:
• per le RSA, di cui al DPCM del 22.12.1989;
• per gli ex Istituti Psichiatrici, di cui all'art. 64 legge 23.12.1978, n° 833.

L'Assemblea Generale può variare per giusta motivazione il numero e la tipologia delle Sezioni.


ARTICOLO 14


Coordinatori nazionali di settore

E' istituito il Coordinamento Nazionale di Settore per le Istituzioni associate delle Sezioni previste all'Ait. 13:
un Coordinatore di Settore per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati e Presidi;

1. un Coordinatore di Settore per le Case di Cura;
2. un Coordinatore di Settore per i Centri di Riabilitazione, le Residenze Sanitarie Assistenziali e gli ex Istituti psichiatrici


I Coordinatori di Settore sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra i Consiglieri Nazionali rappresentanti delle Sezioni.

Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Presidente.



ARTICOLO 15


Sede regionale

Presso ciascuna Regione, Provincia autonoma o gruppo di Regioni, ove sussistano Istituzioni associate del tipo previsto dal precedente art. 13, è costituita la Sede Regionale.

Gli Organi della Sede regionale sono:

1. l'Assemblea Regionale dei soci;
2. il Presidente Regionale;
3. il Consiglio Regionale.


Il Consiglio Nazionale può accorpare le Regioni in cui esiste un numero esiguo di associati, tale da non permettere una regolare formazione e funzionamento di una Sede Regionale.

Il Presidente Regionale è nominato dagli Associati ARIS di ogni Regione o gruppo di Regioni, e si avvale di un Consiglio formato dai rappresentanti di Sezione designati dagli Associati di ciascun settore presenti nella Regione o nelle Regioni e Province autonome interessate.

Le Sedi regionali hanno il compito di approfondire e trattare, nel territorio di competenza, lo studio dei relativi problemi anche mediante la costituzione di gruppi tecnici di lavoro e di consultare, anche mediante convocazione, gli Associati interessati per la individuazione delle esigenze comuni e delle loro prospettive di soluzione, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza delle varie Sezioni ARIS presso gli Enti regionali e locali, è membro del Consiglio Nazionale ai sensi delFart. 7, punto d), e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Nazionale.

Le Sedi Regionali per la propria dimora potranno appoggiarsi ad una struttura associata ed utilizzare possibilmente risorse locali, avvalendosi di consulenze ritenute necessarie; formulare programmi di attività con le relative spese e gestire il fondo assegnategli dal Consiglio Nazionale, le cui risultanze di bilancio dovranno essere notificate alla sede nazionale per l'approvazione e liquidazione.

I Consigli Regionali sono composti dai Rappresentanti di Sezione; le modalità di funzionamento e le attribuzioni sono fissate dall'Assemblea Regionale secondo le indicazioni del Regolamento.

Nel caso in cui la Sede regionale comprenda più Regioni, in ogni Regione accorpata può esservi un Rappresentante di Sezione per seguire questioni specifiche trattate a livello della sua Regione o Provincia autonoma interessata.

L'Assemblea regionale dei Soci in sessione ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno; può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà degli Associati, proponendo gli argomenti per l'ordine del giorno.

La convocazione viene inviata ai Rappresentanti delle Istituzioni od Opere associate mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente la data, l'ora e la sede della stessa e l'indicazione degli argomenti che devono essere discussi.

In caso di impedimento il Rappresentante dell'Istituzione o Opera associata può delegare a partecipare all'Assemblea regionale altro membro dell'Istituzione od altro Associato.
Ciascun membro dell'Assemblea regionale non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.


ARTICOLO 16


Patrimonio dell'ARIS

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative annuali;

b) da eventuali contributi, donazioni, lasciti di Enti pubblici e privati;

e) da beni mobili ed immobili.

n bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea Generale.

L'esercizio di bilancio coincide con l'anno solare.

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