La “tuttologia” è normalmente una delle espressioni più fuorvianti di qualsiasi tipo di professione. In campo sanitario non solo riveste le caratteristiche di una vera e propria piaga sociale, capace di infettare un processo terapeutico, ma è addirittura contraria al dettato costituzionale che, all’articolo 32, sancisce il diritto del cittadino a vedersi garantita la salute. Lascia dunque per lo meno perplessi il disegno di legge all’esame della commissione sanità del Parlamento italiano sulla “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, dal quale traspare una figura di educatore professionale buono per tutte le stagioni: dall’ambito scolastico a quello formativo, a quello socio-assistenziale, a quello culturale, giudiziario, ambientale, sportivo, motorio, integrativo e addirittura socio-sanitario. A preoccupare è innanzitutto proprio l’estensione dell’ambito di competenza dell’educatore professionale socio-pedagogico al settore socio-sanitario. Nell’interesse primario del cittadino che necessita di cure e trattamenti sanitari, si ritiene imprescindibile che la competenza dell’educatore socio-pedagogico sia espressamente limitata agli aspetti socio-educativi. In nessun caso il corso di laurea in pedagogia e scienze dell’educazione possono avere un valore equivalente e abilitante alle professioni sanitarie. L’educatore professionale socio-sanitario è un professionista dell’area della riabilitazione e il relativo il diploma universitario viene conferito all’esito di un esame di stato, implicante una prova pratica oltre che teorica e al termine di un percorso di formazione affidato a docenti di ruolo sanitario del SSN, espletato in strutture sanitarie ed implicante un rilevante numero di ore di tirocinio pratico. Tale percorso formativo è finalizzato a fornire conoscenze teoriche e pratiche tali da consentire all’educatore l’attuazione di progetti educativo-riabilitativi nell’ambito di un progetto terapeutico. Il contesto formativo che caratterizza tale figura professionale è, pertanto, profondamente diverso da quello proprio della laurea in scienze dell’educazione, avente un contenuto meramente psico-socio-pedagogico. Le due figure educative sono distinte e con formazioni distanti e, quindi, dovranno essere anche diversi gli ambiti di operatività e di competenza. L’educatore professionale socio-pedagogico dovrà essere parte integrante di un team multidisciplinare con specifiche competenze nella costruzione del progetto educativo individualizzato, ma dovrà escludersi l’eventualità che il progetto riabilitativo possa essere progettato, programmato e realizzato da figure non sanitarie e a ciò non abilitate (sul punto, si cfr. la giurisprudenza recente e la nota del Ministero della salute del 24.12.2013 a firma del Direttore Generale).
Per tali ragioni l’ARIS si è rivolta ad una delle relatrici della proposta legge, l’onorevole Paola Binetti, per manifestare queste perplessità. Invitata a partecipare ad una conferenza in Parlamento per esaminare il testo unificato della legge, l’ARIS ha presentato le proposte di modifica raccolte attraverso una rapida indagine svolta tra cdr e rsa associati nei quali operano queste figure professionali.
Queste le proposte:
- 1
- Comma 3
- La disciplina delle professioni di educatore professionale socio pedagogico e di padagogista di cui al comma 1 del presente articolo
- la modifica dell’art. 3, comma 3 lett. c), sostituendo le parole con riguardo con la parola limitatamente;
- la modifica dell’art. 3, comma 3 lett. d), aggiungendo le parole limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- la modifica dell’art. 6 comma 2 lett a), aggiungendo le seguenti parole con esclusione di progetti educativo-riabilitativo di competenza esclusiva dell’educatore professionale socio-sanitario come previsto dall’art. 1 del DM 8.10.1998 n. 520;
- la modifica dell’art. 10 comma 2 lett. a), aggiungendo le seguenti parole con esclusione di progetti educativo-riabilitativo di competenza esclusiva
- 15 Norma finali e transitorie
- Comma 2
- ..un anno da svolgersi presso le Università, anche attaverso la formazione a distanza e del relativo esame abilitante …..
- Comma 2 lettera b
- Svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, con tirocinio obbligatorio di almeno 60 CFU (1500 ore) sui 180 CFU complessivi, cui si aggiungono almeno altri 15 CFU obbligatori altamente professionalizzanti (375 ore) con relativi dispositivi di accompagnamento formativo e tutoring
- Comma 4
- Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo …..e della relativa prova scritta finale, con carattere di esame abilitante
- Comma 5 (nuovo)
- Il percorso formativo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 è previsto anche, in via transitoria ed a parità di condizioni, per l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio sanitario