No all’accanimento terapeutico, no alla morte procurata quindi no fermo e deciso a tutto ciò che può aprire le porte  all’eutanasia,  sì all’idratazione e all’alimentazione artificiali fino a quando la pratica non dovesse procurare sofferenze aggiuntive o risultare ormai completamente inutile.  E soprattutto si alla libertà delle Istituzioni sanitarie gestite da enti e congregazioni religiose,  seppure convenzionate con il pubblico, di seguire le proprie motivazioni etiche e i propri principi nel rispetto delle finalità delle stesse strutture. E’ la posizione assunta dalla nostra Associazione dinanzi alla legge sulle DAT.

La soluzione legislativa adottata, figlia certamente di baratti politici, lascia aperto un vasto campo di dissenso etico-antropologico che non può essere sanato da una norma del diritto positivo, per quanta considerazione e rispetto meriti il Parlamento e la funzione legislativa che, in virtù del suo titolo di rappresentanza popolare, gli compete. Un dissenso il nostro che non possiamo e non vogliamo sottacere. Un dissenso che rappresenta per noi non solo un‘opzione morale ovvia ed irrinunciabile, bensì anche un indirizzo che intendiamo assumere e mantenere quale elemento che identifica e caratterizza il servizio che le nostre strutture sanitarie di ispirazione religiosa assicurano alla collettività, concorrendo in misura significativa alla funzione pubblica di tutela e promozione della salute e della vita. Ne' possiamo condividere il fatto che nutrizione ed idratazione siano di fatto totalmente ascritte alla determinazione del paziente e rese indisponibili alla responsabilità del medico che è chiamato in tempo reale al letto del paziente a valutare, in scienza e coscienza, il concreto sviluppo di una condizione clinica che nessuna "dichiarazione anticipata" e' in grado di presumere in tutti i suoi profili".

Ribadiamo piena adesione ai principi ispirati da Papa Francesco per cui idratazione e alimentazione artificiali sono da somministrare al malato quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio,  ma la loro sospensione non giustificata continuerà ad essere considerata dalla Chiesa un atto di eutanasia. Tuttavia siamo contrari a qualsiasi tipo di accanimento terapeutico. Daltra parte il Papa  nel discorso rivolto recentemente ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo della World Medical Association sulle questioni del “fine-vita” in Vaticano ha detto espressamente : “Vediamo bene, infatti, che non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè compiere un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la vita, procurando la morte.” A questo proposito avevamo avanzato richiesta di un emendamento per cui , in presenza di queste situazioni, all’istituto sanitario religioso  dovrebbe essere data facoltà  di non seguire le disposizioni  contrarie alle finalità etiche del loro servizio, e di provvedere al  trasferimento di chi reclama le dat  ad altri Istituti pronti ad accogliere la sua volontà. Ci riferiamo in particolare alla sospensione di idratazione e alimentazione artificiali non giustificata da motivi clinici, perché  essa è incompatibile  con  consolidati principi etici  antropologici che sono alla base dell’identità stessa delle strutture citate. E in questa nostra proposta ci sostiene  un articolo della legge concordataria, confermato integralmente  anche nell’ultima revisione Concordataria 25 marzo 1985, n. 121). Si tratta dell’articolo 7 il cui Comma 3 recita espressamente “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.  Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”. Il rispetto delle struttura e delle finalità di tali enti rappresenta un rilevante riferimento per quell’efficace e significativo concorso che le strutture sanitarie di ispirazione religiosa garantiscono all’azione complessiva del nostro sistema sanitario. E sarà bene tenerlo presente a meno che non si voglia violare una norma concordataria, mettendo in discussione l’accordo tra Stato Italiano e Stato Vaticano.

Non scioglie i dubbi la formulazione del primo articolo della Legge appena approvata laddove all’ultimo comma recita:  "viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale”.

La frase garantisce con proprie modalità organizzative  potrebbe essere interpretata in questo senso, cioè che sia riconosciuta alle nostre strutture la facoltà di provvedere al trasferimento del richiedente in altre strutture rientrando questo nella fattispecie delle singole  “modalità organizzative”.

Ma è chiaro che ci sarà bisogno di un “interpello” da presentare al Ministero affinché si faccia chiarezza su questo punto che riteniamo imprescindibile per il rispetto della nostra identità cristiana e della nostra missio.

 

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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