Dimissioni della lavoratrice madre entro il terzo anno di vita del bambino
Il Ministero del Lavoro, con recente nota, rispondendo ad un interpello formulato dall'Aris, ha chiarito che la Legge Fornero - nell'estendere sino al terzo anno di vita del bambino l'obbligo della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da parte delle lavoratrici madri - non ha inteso ampliare anche il diritto delle stesse a recedere senza preavviso e con la percezione di tutte le indennità spettanti in caso di licenziamento.
Di conseguenza, secondo il Ministero, il suddetto diritto (che implica che le lavoratrici possano dimettersi senza preavviso, percependo l'indennità sostitutiva di cui all'art. 2118 c.c., oltre che l'ASpI) opera tuttora unicamente nei casi in cui le dipendenti madri manifestino la volontà di recedere dal rapporto di lavoro entro il primo anno di vita del bambino.
Deroga ai limiti quantitativi per i contratti a termine
Con recente interpello il Ministero del Lavoro - rispondendo ad un quesito formulato dall'Aris - ha precisato che, ai sensi dell'art. 8 della l. 148/2011, i limiti quantitativi previsti per la stipula di contratti a tempo determinato dalla legge o dalla contrattazione nazionale, possono essere derogati mediante la stipula di intese aziendali sottoscritte con le OO.SS. comparativamente più rappresentative e "finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività".
Detti accordi - denominati dalla legge "contratti di prossimità" - tuttavia, non possono rimuovere del tutto i limiti in questione ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

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