Con interpello n. 9 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito formulato dall'Aris, ha chiarito che la responsabilità solidale (ulteriore e diversa rispetto a quella prevista dall'art. 1676 c.c.) gravante sul committente ai sensi dell'art. 29 della Riforma Biagi per i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore, può essere derogata solamente dai ccnl applicabili ai dipendenti dell'appaltatore, senza che, a tal fine, siano utili le previsioni contenute nel ccnl adottato dal committente.
A tale scopo, inoltre - secondo quanto precisato dal Ministero - è necessario che il ccnl dei lavoratori impiegati nell'appalto introduca procedure di controllo "adeguatamente utili a garantire l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l'acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori".
Solidarietà in caso di appaltoe limitazioni della contrattazione collettiva
- Ufficio Comunicazione