Novità per la sanità nella manovra finanziaria 2017. Spiccano  la determinazione del Fondo sanitario 2017 a 113 miliardi, che salgono a 114 nel 2018 e a 115 nel 2019; è poi previsto  un miliardo di euro per i farmaci innovativi di cui 500 per un nuovo fondo ad hoc per gli oncologici.

Per la stabilizzazione dei precari in sanità (assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale), sempre nell’ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale, è previsto un Fondo vincolato di 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni a decorrere dal 2018.

 

Cambiano poi i tetti della farmaceutica. Dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sarà calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 7,0 per cento (oggi è fissato al 3,5%) e assume la denominazione di “tetto dellaspesa farmaceutica per acquisti diretti”. Conseguentemente cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale che sarà rideterminato nella misura del 7,85 per cento (oggi è dell’11,35%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.Nella manovra si stabilisce anche che “Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari” e che “Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche”.
 Sono poi previste anche specifiche norme per razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto. In particolare per le gare d’acquisto si prevede un lotto unico considerando lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d’asta dell’accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento. In ogni caso si stabilisce che “i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e che “Il medico è comunque libero di prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco (tra quelli mesi in gara, ndr.) ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti”.

Tra le novità anche l'ennesima stretta sui deficit delle aziende ospedaliere. Viene ulteriormente abbassata la soglia del disavanzo di gestione oltre la quale le aziende ospedaliere, universitarie e Irccs andranno in Piano di rientro. Il limite si abbassa al 5% della differenza tra costi e ricavi (oggi è il 10%). Viene poi istituito un Fondo ad hoc per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale riguardanti diversi settori, tra i quali viene annoverata l’edilizia sanitaria. L’importo dello stanziamento, programmato fino all’anno 2030, non viene però specificato.

Nel provedimento 2017 si stabilisce anche che in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, potrà accedere all’Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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