Prosegue l’iter parlamentare del disegno di legge n. 2224 (ddl Gelli) finalizzato a modificare la responsabilità professionale del personale sanitario sia nell’ambito penalistico che civilistico.
Già alcuni anni fa la legge 189 del 2012 (c.d. “legge Balduzzi”), in sede di conversione del decreto legge 158 del 2012, ha tentato, dopo un lungo iter parlamentare, di porre dei limiti ai confini della responsabilità medica, stabilendo all’art.3 che «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».
A seguito dell’entrata in vigore della norma succitata si è venuto, tuttavia, a creare un vero e proprio conflitto giurisprudenziale tra chi la considera allo stato l’unica fonte di riferimento sia per l’accertamento della responsabilità del singolo sanitario, sia per l’individuazione di quella dell’intera struttura sanitaria e chi - di contro - tenta di darne un’interpretazione limitata, affermando che essa non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria ma si limita a determinare un'esimente in ambito penale.
Tali diversità interpretative hanno reso necessario un nuovo provvedimento legislativo che, recependo l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza del 17 luglio 2014, ha introdotto alcune significative modifiche in materia.
Lo scopo del ddl Gelli è, da un lato, quello di dare una risposta chiara ad un tema molto complesso e sul quale sussistono - come sopra evidenziato - interpretazioni affatto univoche e, dall’altro, di arginare quello che ormai costituisce un fenomeno diffuso di cui spesso si sente parlare sui media, ovvero la c.d. “medicina difensiva”, vale a dire l’atteggiamento dei medici ed, in generale, di tutti gli operanti nel settore sanitario, che, per cautelarsi dalle sempre più frequenti azioni risarcitorie, prescrivono esami diagnostici talora superflui (con conseguente aggravio per la spesa pubblica) o addirittura si rifiutano di intervenire in casi complicati considerati “a rischio di contenzioso” (con relativo disagio per i pazienti).
Per non sottacere del fatto che molte compagnie di Assicurazioni si rifiutano oggi di manlevare i sanitari nelle cause di risarcimento dei danni a causa dell’elevata mole di contenzioso legale attualmente pendente.
In definitiva un provvedimento dirimente appariva necessario.
Il ddl Gelli introduce rilevanti novità, seppure lo stesso ancora non possa essere esaminato nella sua versione definitiva posto che il relativo testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 26 gennaio, ma a tutt’oggi risulta al vaglio del Senato.
In particolare l’art. 6 modifica la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria dal punto di vista penale (attraverso l’introduzione dell’art. 590 ter c.p.), stabilendo che lo stesso, nell’ipotesi in cui cagioni, nello svolgimento della propria attività, la morte o la lesione personale della persona assistita a causa di imperizia (dunque non già di negligenza o imprudenza), risponde dei relativi reati penali di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di “colpa grave”.
Per di più la “colpa grave” determinata da imperizia può essere esclusa qualora siano state rispettate le Linee Guida, così come definite dal Ministro della Salute entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Sul piano della responsabilità civile altra importante novità è introdotta dall’art. 7, il quale prevede testualmente, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento delle propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 [responsabilità del debitore, n.d.r.] e 1228 del codice civile [responsabilità per fatti degli ausiliari, n.d.r.], delle loro condotte dolose o colpose”.
Le norme civilistiche citate enunciano il principio della responsabilità contrattuale ed oggettiva, per cui la suddetta previsione indica che - ferma restando la responsabilità extracontrattuale del medico - la struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga dell’opera di ausiliari per un suo vantaggio deve rispondere dei relativi danni, a prescindere dalla natura del rapporto (subordinato o libero professionale) che lega gli operatori sanitari alla stessa.
In ogni caso l’art.10 del ddl prevede l’obbligo, per le “Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le strutture e gli enti privati” di stipulare polizze assicurative finalizzate a manlevare le stesse per la responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera e di rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa.
L’art.12 introduce l’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicuratrice e l’art.14 prevede l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria presso la Consap finalizzato a risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle ipotesi in cui i relativi importi eccedano i massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o dal singolo sanitario, ovvero questi risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o liquidazione coatta amministrativa o venga posta successivamente.
Ad ogni modo, stante il rilevante interesse che la materia riveste sia per i singoli sanitari, sia per le strutture sanitarie, l’Aris si attiverà, non appena il testo di legge verrà definitivamente approvato, per fornire l’adeguata formazione a tutti gli interessati.