Una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di un dipendente che temporaneamente aveva perso i titoli per lo svolgimento della sua mansione (Cass. n. 12486 del 17 giugno 2015).
Gli Ermellini hanno evidenziato come la temporanea mancanza del titolo non può portare ad una decisione così sproporzionata quale quella del provvedimento espulsivo "in modo così precipitoso e adducendo motivazioni che [nella fattispecie, n.d.r.] appaiono del tutto pretestuose".
Di conseguenza, sarà opportuno che le strutture informino preventivamente i dipendenti dell'eventuale carenza del titolo necessario per la prosecuzione dello svolgimento delle mansioni assegnate, riconoscendo agli stessi, per quanto possibile, un periodo di tempo congruo per acquisire il titolo abilitante richiesto (se effettivamente conseguibile, ad esempio tramite l'espletamento di mere formalità burocratiche), eventualmente, con sospensione dell'attività qualora si trattasse di una professione protetta.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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