Aggiornate le Linee guida per l’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione. Secondo il ministero della Sanità, l’elenco dei SOP e OTC, le cui denominazioni rimandino al foglio illustrativo ed eventualmente ad una immagine della confezione, potrà essere pubblicato, senza alcuna richiesta di autorizzazione, solo sui siti web istituzionali di proprietà delle aziende.
Negli altri casi, invece la richiesta di autorizzazione per la comunicazione pubblicitaria va fatta pervenire al Ministero, indicando l’indirizzo web del sito dove l’annuncio sarà inserito, e specificando in modo preciso il messaggio pubblicitario.
Non consentita la pubblicità su Twitter, a differenza di Facebook, dove viene ammessa, ma solo se inserita sulla colonna di destra del “muro” riservato agli annunci e inserzioni statiche, secondo due formule specifiche: testo+immagine singola+link a sito web. Oppure testo+immagini multiple +link a sito web.
Per le inserzioni su Youtube è necessaria l’autorizzazione ministeriale e la disabilitazione delle funzioni di interattività.
Per le comunicazioni rivolte agli operatori sanitari, anche nel caso di pubblicità via internet, i link alle aree destinate all’informazione degli operatori sanitari devono essere riservati a tali professionisti mediante l’istituzione di aree criptate con accesso tramite password.