Ai fatti verificatisi prima del 1° aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina sulla responsabilità professionale, si dovrà applicare la vecchia e più favorevole previsione della legge Balduzzi, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve, in tutte quelle situazioni nelle quali è possibile l'applicazione di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la notizia di decisione n. 3 del 2017, presa dalla quarta sezione penale nell'udienza del 20 aprile scorso.
Le motivazioni saranno note solo tra qualche tempo, ma intanto è già possibile osservare come, a una primissima valutazione, la Cassazione ha proceduto a un confronto tra le norme penali che si sono succedute nel tempo per disciplinare la medesima fattispecie, quella della colpa medica. A dire la verità, la Corte, sentenza n. 16140 della medesima Sezione, aveva avuto modo di sottolineare come l'entrata in vigore della legge 24 del 2017 «assume rilievo nell'ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell'imputato, dovrà verificare l'ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 4, Codice penale, secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole».