Illegittimo l’inserimento nel contratto assicurativo stipulato in ambito sanitario della clausola claim’s made, che copre l’assicurato per un tempo determinato.
Lo ha specificato la Cassazione in una recente sentenza (n. 10506 del 28 aprile 2017) che ha definito questo contratto assicurativo “un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’Art.132, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.
Questo è il recente orientamento giurisprudenziale dell’alta corte, che ha specificato come l’inserimento della clausola cosiddetta claim’s made possa far sì che il professionista abbia copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purchè sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni; dal momento che il danno in sanità potrebbe rivelarsi anche dopo diversi anni, l’assicurato potrebbe essere lasciato senza copertura a vantaggio dell’assicuratore.
La recente sentenza evidenzia come con questo tipo di polizze non vi sia tutela per l’assicurato nei casi in cui la richiesta di danni, per un sinistro avvenuto nel periodo di vigenza della polizza, arrivi successivamente alla scadenza della stessa.