Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 4 agosto 2016, N. 171, di attuazione della Delega di cui all’articolo 11, Comma 1, Lettera P, della legge 7 agosto 2015, N. 124, in materia di Dirigenza Sanitaria, il cui testo completo abbiamo inviato a tutti gli Associati ARIS. Il testo era accompagnato da una relazione nella quale si spiega che il provvedimento normativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, tra gli altri, dell’ articolo 11, comma 1, lettera p), recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo, sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
A tal fine, con il provvedimento in esame, utilizzando la delega di cui all’articolo l’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, si recepisce il suggerimento della Corte Costituzionale, correggendo il testo vigente, sanando il predetto vizio procedurale e apportando nel contempo, fermo l’impianto generale del decreto legislativo 171/2016, solo alcune lievi modifiche nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione sancito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.251 del 2016.
Pertanto, per quanto sopra premesso, dal provvedimento correttivo, limitato a sanare il vizio procedurale sopra evidenziato, e ad apportare alcune modifiche meramente di carattere tecnico che non alterano lo spirito della delega né del decreto legislativo 171/2016 attuativo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.