Le sezioni riunite della Cassazione ancora non si sono espresse sui limiti temporali della legge Balduzzi e l’applicabilità della Legge Gelli,  in ogni caso una recente sentenza la Corte ha posto di fatto una linea di discrimine al 1° aprile 2017, entrata in vigore della legge 24/2017. Prima di quella data si applica la Balduzzi e non la nuova legge 24. E’ il caso della sentenza n . 26517 del 9 novembre della Cassazione che ha deciso di applicare le norme in vigore prima della legge Gelli-Bianco nel caso di un medico a cui era stato chiesto il risarcimento del danno subito dal paziente per un errore commesso prima del 1° aprile scorso e che secondo la Corte  risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Il danneggiato e i suoi eredi devono quindi provare solo il “rapporto di spedalità” e il danno, mentre il sanitario ha l’onere di dimostrare di avere agito in modo professionalmente diligente. Si tratta di principi che la legge 24/2017(legge Gelli-Bianco), in vigore dal 1°aprile, con riferimento all’azione diretta nei confronti del medico, modifica: le nuove disposizioni qualificano infatti la responsabilità del medico come extracontrattuale e impongono al danneggiato che agisce contro di lui di provare il danno, la colpa o il dolo e il nesso di causalità tra il primo e i secondi. Questo però vale per i sanitari che operano come “strutturati” in un’azienda sanitaria pubblica o in una clinica privata; i medici liberi professionisti, invece, che stringono con il paziente un rapporto contrattuale diretto, continuano a rispondere per responsabilità contrattuale.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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