Nuove regole per le visite fiscali, secondo i decreti attuativi della riforma Madia. Il regolamento, emanato con un decreto della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre, entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018.

La visita fiscale può essere richiesta, dal  datore  di  lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia del dipendente pubblico, mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'Inps, che procede per via telematica all'assegnazione  del controllo  ai   medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

Le  visite  possono  essere  effettuate  con  cadenza sistematica e ripetitiva, anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale, nelle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tre le esclusioni dall’obbligo delle fasce, e cioè quando l’assenza è legata a:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b)  causa  di  servizio  riconosciuta  che   faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr;

c)  stati  patologici  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Sarà compito del medico redigere telematicamente, e trasmetterlo all’Inps, il verbale che deve contenere la  valutazione  medico  legale  relativa   alla capacità o incapacità al lavoro. Tale verbale, per quanto lo riguarda, sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell'Inps.

Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un invito a visita ambulatoriale, per il primo  giorno  utile,  presso  l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.

Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico, che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente, il quale sarà subito invitato a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile, sempre  presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio.

Qualora il dipendente volesse rientrare al lavoro perché guarito prima della scadenza del certificato, dovrà  richiedere  un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia, o ad un altro, in caso di assenza o impedimento assoluto  del primo.

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