Nuove regole per le visite fiscali, secondo i decreti attuativi della riforma Madia. Il regolamento, emanato con un decreto della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre, entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico, mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'Inps, che procede per via telematica all'assegnazione del controllo ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale, nelle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tre le esclusioni dall’obbligo delle fasce, e cioè quando l’assenza è legata a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr;
c) stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Sarà compito del medico redigere telematicamente, e trasmetterlo all’Inps, il verbale che deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro. Tale verbale, per quanto lo riguarda, sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell'Inps.
Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un invito a visita ambulatoriale, per il primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.
Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico, che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente, il quale sarà subito invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, sempre presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio.
Qualora il dipendente volesse rientrare al lavoro perché guarito prima della scadenza del certificato, dovrà richiedere un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia, o ad un altro, in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.