A decorrere dal 1 gennaio 2018, la legge di stabilità 2018 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Di seguito, per punti, l’elenco degli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile previsti:

1) SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE DEL 50% (con tetto massimo annuo di euro 3.000,00) per l’assunzione con contratto a tutele crescenti (a tempo indeterminato) o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di soggetti:
a) di età inferiore a 35 anni (non compiuti) per tutto il corso del 2018
b) di età inferiore a 30 anni (non compiuti) dal 01/01/ 2019
N.B. In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto a tempo indeterminato del lavoratore (non sono ostativi i periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato); restano esclusi dall’agevolazione i contributi e premi INAIL;

2) SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100% (con tetto massimo annuo di 3000 €) per:
a) i giovani fino a 29 anni assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’ età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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