Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1205 del 2018, rigettando l’appello di una titolare di una farmacia, si è pronunciato in merito all’istituzione di un dispensario farmaceutico.
I Giudici amministrativi, in via preliminare, hanno affermato che il dispensario risponde ad una logica diversa da quella delle farmacie, in quanto finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici e, come tale, risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale.
Secondo il Collegio, l'istituzione dei dispensari non ha una diretta capacità lesiva dei criteri del "numero chiuso" e del "diritto di esclusiva", posti a presidio, delle prerogative del farmacista titolare di sede.
E’ possibile, dunque, la concomitanza di dispensario e farmacia, ma solo eccezionalmente. A tal fine, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è tenuta a valutare l'interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, con un onere motivazionale aggravato, in quanto la presenza di una farmacia può consentire l'istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco.
Consiglio di Stato: il dispensario farmaceutico non viola il "numero chiuso" delle farmacie territoriali
- Ufficio Comunicazione