In linea con le previsioni del reg. UE 2016/679 il legislatore nazionale sembra orientato nel senso di cancellare l’obbligo di consenso scritto al trattamento dei dati per soggetti che trattano dati sanitari ai fini di diagnosi e cura. Così emerge dalla bozza del decreto legislativo per l’adeguamento del nostro ordinamento al Reg. UE 2016/679-GDPR approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri alla fine dello scorso mese di marzo.

Pur dando atto che il decreto non è ancora definitivo (e si parla di possibili prossime modifiche da parte dello stesso Governo Gentiloni) – in quanto deve passare dalle Commissioni parlamentari (quando costituite) o in attesa della loro costituzione dalle Commissioni speciali istituite proprio per esaminare leggi in scadenza e provvedimenti del Governo in attesa del nuovo Esecutivo. Poi ci dovrà essere anche il parere del Garante Privacy, ma in ogni caso non si può non evidenziare che il decreto abbraccia in maniera molto aderente la nuova filosofia del GDPR. Il primo elemento che preme evidenziare è la scelta di fondo di prevedere l’abrogazione in toto del dlgs 196/2006 c.d. Codice Privacy (art. 102 della bozza del decreto).Vale a dire che dopo l’approvazione del suddetto decreto la materia sarà regolata solo da due provvedimenti: il GDPR ed il decreto stesso: quindi come il Reg. UE 2016/679 in data 25 maggio 2018 abrogherà la dir 95/46/CEE, identicamente il nuovo decreto abrogherà (se la scelta verrà confermata) il D.Lgs. 196/2006 (Codice Privacy): ciò porterà una maggior chiarezza e facilità nell’implementazione di una disciplina il cui impatto anche culturale non può che definirsi rivoluzionario. In questa direzione anche le scelte per il trattamento dei dati relativi alla salute. Si può consultare la bozza del decreto nella sezione documentazione.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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