Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello formulato da una società fornitrice di servizi di assistenza sanitaria a domicilio. L’Agenzia ha evidenziato come, seppure l’art. 5 della legge Lorenzin (n. 3 del 2018) includa il profilo professionale dell’OSS nell’area delle professioni sociosanitarie, le prestazioni professionali rese da tale figura debbano essere comunque assoggettate all’Imposta sul Valore Aggiunto - con applicazione dell’aliquota ordinaria - in quanto gli OSS non rientrano tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie. Tale conclusione è stata motivata facendo riferimento ad una prassi ministeriale consolidata, secondo la quale l’applicazione dell’esenzione IVA (art. 10, comma 1°, n. 18, del DPR n. 633/1972) alle prestazioni sanitarie deve essere valutata non solo in relazione alla natura delle prestazioni fornite, ma anche considerando i soggetti che le effettuano, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione. A questo proposito, un decreto interministeriale del 17 maggio 2002 non ha incluso l’OSS nell’elenco dettagliato delle figure esercenti professioni sanitarie esenti dall’IVA, e un successivo parere del ministero della Salute ha precisato come l’OSS “non sia… assimilabile alle Professioni sanitarie … che conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale universitario…”.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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