Il 25 novembre prossimo entrerà in vigore la l. 161/14 nella parte in cui abroga le disposizioni emanate nel 2008 - relative al personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN - in deroga alle previsioni del D. Lgs. 66/03 in materia di orario di lavoro (ad esempio, in tema di riposo giornaliero e di durata massima dell'orario di lavoro).

Per effetto di tale abrogazione, pertanto, si riespande pienamente anche nei confronti di tali lavoratori la normativa in tema di orario di lavoro contenuta nel d. lgs. 66/03, decadendo - per espressa previsione legislativa - gli accordi nelle more raggiunti sulla base delle norme abrogate e, rimandando, per il futuro, eventuali deroghe alla contrattazione collettiva nazionale, beninteso nei limiti di quanto consentito dal citato decreto.

Inutile nascondere le pesantissime implicazioni di carattere organizzativo che l'abrogazione di cui si tratta - peraltro conosciuta ormai da un anno - porterà con sè, in particolare nei confronti di quelle strutture ospedaliere che, in ragione del blocco del turnover, già lamentano difficoltà gestionali legate ad una pesante carenza di personale.

A tale proposito, tuttavia, occorre chiarire che l'argomento in questione appare di esclusiva pertinenza delle Strutture sanitarie pubbliche e non anche di quelle private (anche convenzionate con il SSN), con ciò quindi dovendosi fare ragione di talune improprie generalizzazioni apparse su alcuni organi di stampa e comunicati di organizzazioni sindacali di settore, che hanno avuto l'effetto di ingenerare ingiustificati timori anche nelle Strutture sanitarie private.

Al contrario, i lavoratori di queste ultime - medici e personale del comparto - sono da sempre stati pienamente ed integralmente assoggettati a tutte le disposizioni del d. lgs. 66/03, non risultando destinatari delle deroghe introdotte nel 2008 ed oggi abrogate con la l. 161/14.

Ne consegue, pertanto, che nei confronti dei lavoratori della Sanità privata anche dopo il 25 novembre continueranno a trovare applicazione le medesime disposizioni, restando validi gli accordi a qualsiasi livello sottoscritti in conformità alle previsioni legislative in materia.

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