Le strutture sanitarie di ispirazione religiosa sono esentate dal rispetto della legge sulle Dat. E’ quanto contenuto in una proposta di legge, presentata al Parlamento, assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, e abbinata alle altre proposte sul tema già in discussione in queste settimane.

E ancora, a differenza di quanto stabilito dalla legge sulle Dat, la nutrizione e l’idratazione artificiale non verrebbero considerati più trattamenti sanitari e, dunque, non potrebbero essere sospesi.

Prevista inoltre la obiezione di coscienza per i medici.

Questa proposta rappresenta un punto fermo importante per il possibile raggiungimento di un obiettivo che l’Aris aveva perseguito, con risolutezza e perseveranza, sin dall’inizio del dibattito parlamentare sulle Dat nella scorsa legislatura.

Una modifica che va incontro all’operato delle strutture sanitarie di ispirazione religiosa che da sempre forniscono assistenza a coloro che si trovano nella fase terminare della vita, rispettando i principi evangelici del prendersi cura dell’esistenza dal nascere al suo naturale compimento.

In particolare il Ddl prevede:

articolo 2, non considera trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione, anche artificiali, modificando il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 (legge sulle Dat), sempre che il paziente sia in grado di assimilare quanto gli viene somministrato;

articolo 3, introduce la disciplina dell'obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario e la colloca al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 2017, seguendo la stessa articolazione stabilita per gli altri casi di obiezione disciplinati dall'ordinamento e, in particolare, quella dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 (legge aborto);

articolo 4, esclude le strutture sanitarie private a ispirazione religiosa dal rispetto di quanto previsto dalla legge sulle Dat;

articolo 5, comma 1, punta a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come già previsto dall'articolo 2 della legge n. 219 del 2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un'appropriata terapia del dolore. Il comma 2 indica i requisiti specifici della sedazione profonda, che deve necessariamente seguire, in presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, le cure palliative, allo scopo di non trasformarsi in un trattamento eutanasico.

La proposta affronta anche il delicato tema dei conviventi per i quali sono previste pene mitigate nel caso in cui l’istigazione al suicidio avvenga nei confronti di una persona affetta da una malattia irreversibile, fonte di intollerabile sofferenza, e tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale.

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