Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5905/19 del 18/6/2019  ha sposato l’orientamento sostenuto dai legali dello Studio Degani, nostro consulente,  dichiarando espressamente che la sentenza della Suprema Corte n. 4558/2012, nella quale era stato ipotizzato che il costo del ricovero in RSA di una persona affetta da malattia di Alzheimer dovesse essere posta a totale carico del fondo sanitario e non sussistesse alcun obbligo di compartecipazione al pagamento della quota sociale /alberghiera,  prendeva in esame esclusivamente la disciplina vigente fino al 1985, non menzionando le disposizioni relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA) del 2001 (dpcm 29.11.2001 allegato 1c). Pertanto, il giudice del tribunale di Milano ha stabilito che non fosse applicabile al caso di specie.

Allo stesso modo, se ne deduce che per tutti i casi di ricovero successivi alla entrata in vigore dei Livelli essenziali (2001), nonché in parte anche a quelli avvenuti tra il 1985 ed il 2001 per i quali era in vigore il dpcm 8.8.1985, la statuizione del completo carico sanitario dei costi di ricovero degli anziani non autosufficienti risulta errata.

Inoltre, il Giudice del tribunale di Milano ha preso posizione in relazione al tipologia di servizio erogato dall’unità di offerta RSA evidenziando che, se si considera la definizione normativa prevista dai Lea, mancano i presupposti della inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del percorso personalizzato di assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Pertanto le prestazioni erogate devono essere ricondotte all’ambito delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, soggette quindi alla contribuzione dell’utente.

Sulla scorta di tali considerazioni il Giudice ha altresì rigettato la domanda di annullamento del contratto di ricovero formulata dall’utente.

 

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