L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’esenzione dall’IVA - secondo quanto disposto dall’articolo 10, n.21, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 – anche per le prestazioni fornite alle RSA per anziani, “comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Lo ha fatto rispondendo ad un interpello (n.221/2019) di una società che fornisce questo genere di servizi agli ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale gestita da un Ente non profit.

Tale norma, specifica l’Agenzia, ha natura oggettiva (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del prestatore e/o committente del servizio), nel senso che il regime di esenzione si applica alla gestione globale della struttura, senza che abbia rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua. A tale regime sono assoggettate anche le prestazioni rese da terzi – ivi inclusi gli appaltatori - quando caratterizzano, nella loro interezza e sostanzialità, la gestione globale della struttura.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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