La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.
E’ difficile esprimere un giudizio compiuto solo sulla base di un Comunicato Stampa della Corte e senza disporre ancora del testo della sentenza in ordine all’art. 580 del Codice Penale relativo all’aiuto al suicidio.
Ad ogni modo, la non punibilità della condotta di chi concorra all’atto suicidario altera profondamente il quadro legislativo fin qui vigente a tutela della intangibilità della vita e, per quanto invochi il peraltro indispensabile intervento legislativo del Parlamento, di fatto, nel contempo, traccia fin d’ora un percorso se non preordinato, comunque fortemente vincolante il suo pronunciamento.
Il riferimento alla normativa vigente in tema di consenso informato, cure palliative e sedazione profonda per quanto sembri essere inteso come fattore di cautela e di prudenza, in particolare al fine di tutelare le persone vulnerabili, non impedisce di ritenere che di fatto la Consulta apra, purtroppo, piu' di uno spiraglio a favore delle tesi eutanasiche.
Ora la palla passa al Parlamento e, per quanto ci riguarda si apre, contro una deriva nichilista, un importante campo di azione culturale, formativo e soprattutto politica ispirato contestualmente ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e della Carta Costituzionale.