Il DDL Gelli, attualmente in corso di approvazione in Parlamento, prosegue sulla strada aperta dal decreto Balduzzi sulla creazione di nuove regole per la responsabilità civile e penale dei medici.
Tale proposta di legge consta essenzialmente di due parti: i primi cinque articoli contengono disposizioni sulla sicurezza e l'implementazione del sistema di prevenzione dei rischi mediante un decisivo ricorso al risk management (a tal fine viene rianimata la figura del difensore civico nella veste di "Garante del diritto alla salute" e vengono creati il "Centro regionale per la gestione del rischio" e "l'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in Sanità"); i restanti articoli comprendono invece le norme riguardanti il personale sanitario (tra cui assumono particolare rilievo le disposizioni sulla condizioni di legittimità delle prestazioni sanitarie e la responsabilità penale).
In particolare provvedimento, sulla esenzione della responsabilità penale del sanitario, prevede che il professionista - che a "causa di imperizia" abbia provocato la morte o una lesione personale al paziente - dovrà rispondere dei reati di omicidio colposo o di lesione colposa solo in caso di colpa grave la quale sarà esclusa quando, "salvo le rilevanti specificità del caso concreto", siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida scritte e aggiornate da società scientifiche selezionate e inserite dal ministero della Salute in un apposito elenco istituito con decreto.
In tal caso, nell'ipotesi di imperizia, la depenalizzazione "salvo le rilevanti specificità del caso concreto" sarebbe pressoché totale, residuando la responsabilità penale per i casi di negligenza imprudenza e imperizia - solo per colpa grave - in caso di inosservanza dei linee guida e buone pratiche.