Il Consiglio di Direzione dell’Associazione Casa Rosetta ha deliberato la revisione formale del Codice Etico interno. La nuova versione del documento è stata redatta dal presidente Giorgio De Cristoforo con lo scopo di rendere più snello, conciso, e facilmente comprensibile il precedente testo del 2013.
“Potrebbe apparire – ha commentato il presidente - soltanto un atto amministrativo di routine, di scarso interesse esterno. Ma non è così. A Casa Rosetta il Codice Etico – introdotto per scelta dell’Associazione, e non per obbligo giuridico – è uno strumento fondamentale, al pari dello statuto associativo e forse ancora di più. È il documento ufficiale e vincolante dei diritti e doveri morali e della responsabilità etica e sociale dell’Associazione e delle persone che per essa operano a qualunque titolo: amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, volontari, fornitori, operatori sociali; ed è il documento che regola i rapporti di Casa Rosetta con i suoi interlocutori: utenti, familiari di utenti, istituzioni amministrative, civili e politiche, associazioni, eventuali partner”.
“E’ lo strumento – ha continuato - che sancisce l'impegno di tutti a comportarsi sulla base di principi di legittimità morale, equità, onestà, eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute”.
Il Codice etico viene consegnato a ciascun dipendente di Casa Rosetta all’atto dell’assunzione, e la sua osservanza “deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli eventuali dipendenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice civile, i quali prescrivono l’obbligo di diligenza e di fedeltà cui il lavoratore deve uniformarsi nello svolgimento delle sue mansioni. La violazione dei principi e comportamenti indicati nel Codice etico compromette il rapporto fiduciario con l’Associazione Casa Rosetta”.
In altre parole: “le violazioni delle norme del Codice etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie nel rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge”, compreso il licenziamento. E “l'applicazione delle norme disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, essendo l'accertamento disciplinare e quello penale considerati autonomi ed indipendenti”.