News & Eventi

News

News

Conferenza Regioni approva a maggioranza disuguaglianza sanitaria in Italia

Intese preliminari tra il Governo e le regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte

Tutto come previsto: con voto a maggioranza la Conferenza Unificata ha reso parere positivo sugli schemi di intese preliminari tra il Governo e le regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte in materia di autonomia differenziata. Gli schemi di intesa erano stati già approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 febbraio. Ora il via libera delle C.U. di fatto sancisce la definitiva spaccatura del Paese e legittima la diseguaglianza sanitaria in Italia, come del respo avevamo previsto e anticipato nel nostro Focus del 13 marzo scorso. Con la buona pace dei milioni i milioni di italiani che devono rinunciare alle cure ora anche per motivi di “residenza”.Gli schemi di intese, in effetti, si articolano in due accordi sostanzialmente identici con ciascuna regione nei seguenti ambiti:

  1. a. Protezione civile, professioni (con l’esclusione, tuttavia, delle professioni sanitarie dalla disciplina delle professioni di rilievo regionale) e previdenza complementare e integrativa;
  2. b. Tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica.

 

Quest’ultimo accordo, in particolare, attribuisce alle quattro regioni un insieme di competenze per cui alle 4 Regioni viene consentita una maggiore autonomia nella gestione del rispettivo servizio sanitario regionale. Il che significa che alle “quattro sorelle” come qualcuno ha definito le regioni in questione, avranno la possibilità di agire su:

 

  1. -Tariffe di rimborso e remunerazione: definendo tariffe proprie delle strutture accreditate diverse da quelle nazionali, a carico del bilancio regionale, secondo i principi tariffari vigenti (art. 8-sexies Dlgs 502/1992; art. 1, c. 322 Legge di Bilancio 2025; art. 1, c. 171 Legge finanziaria 2005).
  2. -Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria: gestendo autonomamente risorse statali per investimenti edilizi e tecnologici tramite accordi di programma quadriennali e monitoraggio mediante specifici indicatori (art. 20 L. 67/1988; art. 5-bis del menzionato Dlgs 502/1992).
  3. -Fondi sanitari integrativi: istituendo e gestendo fondi integrativi del SSN per prestazioni aggiuntive ai LEA (un sogno per gli altri connazionali) previa iscrizione di tali fondi all’Anagrafe nazionale dei fondi sanitari.
  4. -Assunzione di personale sanitario: destinando risorse aa aziende e enti per assunzioni o incremento di prestazioni aggiuntive di dirigenti medici e personale sanitario (non dirigenziale).
  5. -Riallocazione di risorse nazionali vincolate in caso di economie: destinando economie di risorse vincolate ad altri ambiti sanitari, previa attestazione del raggiungimento dell’obiettivo e verifica da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

 La durata delle intese è stabilita in dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore decennio, salvo diversa volontà di una delle parti, da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza del termine previsto. Ora c’è da attendere l’esame delle Commissioni parlamentari

 



Richiedi informazioni