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Corte Costituzionale: illegittimo distrarre contributi statali per i LEA

Una sentenza per la Puglia valida per tutte le regioni in piano di rientro

Illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, là dove si prevede “l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie”. Lo sancisce la Corte costituzionale con la sentenza numero 4 del 2026 depositata in data 23 di gennaio. Una sentenza che tuttavia coinvolge tutte le  Regioni in piano di rientro, come la Puglia, stabilendo che  i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie”.

Nel caso specifico della Puglia la Corte ha affermato che ad essere in contrasto con la Costituzione “non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Pertanto, nell’ipotesi in cui intenda potenziare la telemedicina, la Regione deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie”.

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