Il 24 maggio 2016 è finalmente entrato in vigore il Decreto del M.I.U.R. 8 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2016, con il quale sono state fornite le attese disposizioni attuative dello “school bonus”, art. 1, commi da 145 a 150 , Legge n. 107/2015 (la legge sulla Buona Scuola).

Il c.d. “School – bonus” è un credito d’imposta a favore di tutti i soggetti (persone fisiche, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali) che effettuino erogazioni liberali in denaro a favore di istituti del sistema nazionale di istruzione (inclusi gli Istituti paritari gestiti dagli Enti Religiosi) e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

L’erogazione liberale deve essere finalizzata a sostenere un investimento per:

  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  • la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
  • sostegno agli interventi volti al miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Il credito d’imposta dello “School-bonus” è riconosciuto su una erogazione liberale massima di euro 100.000 annui e spetta per i versamenti in denaro effettuati nel triennio 2016 – 2018 nelle seguenti misure:

  • 65% nel 2016 e 2017;
  • 50% nel 2018;

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale vengono effettuate le erogazioni liberali (quindi la prima dichiarazione interessata sarà UNICO 2017 riferito al 2016), ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale:

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa utilizzeranno il credito, fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, in compensazione nel mod. F24, ma non rileva ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP.
  • le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa, utilizzeranno il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

La quota annuale che non è stata utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

L’art. 3 Decreto MIUR 8 aprile 2016 stabilisce le modalità di versamento di dette erogazioni liberali, in particolare:

  • il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate sul capitolo n. 3626 del bilancio dello Stato “Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107”: codice IBAN IT40H0100003245348013362600.

 

  • Occorre che i versamenti siano effettuati distintamente per ogni istituzione scolastica beneficiaria.

 

  • Nella causale del versamento deve essere riportato nel seguente ordine:
  1. il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
  2. il codice della finalità a cui è vincolata ogni erogazione, scelto tra i seguenti:
  3. C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  4. C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
  • C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
  1. codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa (eroganti la liberalità).

 

  • Le somme versate in entrata vengono riassegnate al capitolo n. 1260 “Fondo per l’erogazione alle scuole beneficiarie delle erogazioni liberali in denaro destinati agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti” iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

 

All’art. 5 Decreto MIUR 8 aprile 2016 è poi previsto che agli istituti beneficiari venga erogato in un’unica soluzione il 90 per cento delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo (comma 1).

Come previsto dal quarto comma, agli istituti che beneficiano delle erogazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno viene riservato il 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo. Il 10 per cento è suddiviso tra le istituzioni con prioritario riferimento a quelle che percepiscono una somma inferiore per alunno e garantendo ai destinatari un eguale importo per alunno tra le erogazioni del primo comma e quelle del quarto sempre dell’articolo 5.

L’articolo 6 del decreto MIUR, infine, dispone una serie di adempimenti a carico dei soggetti beneficiari. Gli istituti del sistema nazionale di istruzione che ricevono le erogazioni liberali in denaro devono, infatti, dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme ricevute nonché della destinazione e dell'utilizzo delle stesse:

  • sul proprio sito WEB istituzionale;
  • nel portale telematico del MIUR

 

 

Rif. Normativi:

  • 1, commi da 145 a 150, Legge n. 107/2015
  • Decreto Ministeriale 8 aprile 2016

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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