La legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) è intervenuta sulla disciplina dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali.
La quota imponibile del dividendo è stata innalzata dal 5% al 77,74% già per gli utili percepiti dal 1° gennaio 2014.
A parziale compensazione di questo incremento della tassazione è stato però concesso “una tantum” un credito d’imposta.
Più precisamente, il comma 655 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015 ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, decurtando l’ammontare della stessa dal 95% al 22,26%.
Per mitigare gli effetti negativi dell’incremento della quota imponibile verificatosi nel 2014, il comma 656 del medesimo provvedimento normativo ha previsto la concessione “una tantum” di un credito di imposta “pari alla maggiore imposta sul reddito delle società (IRES) dovuta, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014”.
In pratica, viene riconosciuto un credito pari alla differenza tra l’imposta dovuta per il 2014, in base al nuovo regime, e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
L’obiettivo è di traslare l’effetto della nuova normativa ai dividendi percepiti a partire dal 2015.
Calcolo credito di imposta:
Se, per esempio, nel 2014 si sono percepiti 10.000 euro di dividendi l’imponibile è calcolato sul 77,74% ed ammonta dunque a 7.774 euro.
Su 7.774 euro (con aliquota Ires del 13,75%) sono dovute imposte per euro 1.068,925 (arrotondate a 1.069).
Con il regime previgente la quota imponibile sarebbe stata pari al 5% del dividendo e, dunque, ad euro 500 con tassazione, sempre al 13,75%, per euro 68,75 (arrotondato a 69).
Il credito di imposta è dunque pari alla differenza tra 1.069 e 69 euro ed ammonta dunque a 1.000 euro.
Ricordiamo che per gli enti non commerciali che ritengono di avere i requisiti di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) del DPR 601/73, sarà possibile usufruire dell’aliquota Ires ridotta alla metà (13,75%).
La norma prevede che il credito possa essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2018 nella misura rimanente. Quindi, in sostanza, per un terzo nel 2016, per un altro terzo nel 2017 e per il residuo terzo nel 2018.
Nel caso in cui per motivi di incapienza la quota annuale non potesse essere utilizzata interamente si potrà trascinare il residuo all’anno successivo (con il limite comunque dei tre anni).
Ad ulteriore chiarimento della disciplina del credito in parola, è intervenuta anche la Risoluzione 70/E del 31 luglio 2015 che non ha posto limiti alla compensazione, che si può dunque ritenere legittima sia in senso verticale che orizzontale (quindi sia Ires su Ires che a fronte di ogni altro versamento erariale).
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2016 ha istituito il codice tributo necessario.
La compensazione è dunque operativa.
Il codice per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola, è il seguente: “6861” denominato “Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo sarà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “2014”.
Lo Studio sta già provvedendo ad effettuare i conteggi per i propri clienti.
Restiamo a disposizione nel merito.
Studio Corbella