Come noto, l’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 ha previsto che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (730).
Per l’anno 2015 le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN, nonché gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, avevano l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (secondo le modalità previste dal DM 31/7/2015) le spese sanitarie (ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi) sostenute dai cittadini.
In particolare, come disposto dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti già interessati dall’obbligo di trasmissione per i dati 2015 erano i seguenti:
- medici chirurghi ed odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.
Per le spese relative al 2016, l’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 ha previsto l’ampliamento della platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che debbano provvedere anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari NON accreditate con il SSN.
Si evidenzia le strutture NON accreditate dovranno richiedere entro il prossimo 30.9 le credenziali di accesso al STS, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal sistema stesso.
E’ possibile procedere seguendo il seguente link:
Per l’individuazione di tali strutture, il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato del 2/8/2016 fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:
- all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
- all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (per le spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001, ovvero per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
Con il Decreto dello scorso 1.9.2016, il MEF precisa inoltre che l’estensione dell’obbligo in esame è rivolta anche ai seguenti soggetti:
- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (le c.d. “parafarmacie”);
- iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all’Albo dei veterinari (come già indicato nella legge di Stabilità).
Come previsto dall’art. 3 comma 3 del DM citato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero della salute ovvero le Federazioni, i Consigli nazionali degli Ordini e i Collegi professionali renderanno disponibili al STS gli elenchi dei soggetti sopra citati.
Per tutti i soggetti obbligati, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (da effettuarsi sempre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, in questo caso entro il 31/01/2017 per le spese sanitarie 2016) sono state ulteriormente disciplinate nel decreto direttoriale del 2/8/2016.
Seguirà entro la fine di ottobre una nostra circolare informativa che ne riepiloga lo stato dell’arte, tenendo conto delle eventuali ulteriori novità operative.