Sicuramente ai più attenti tra noi non è sfuggita l’emanazione ad agosto della legge n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi”.

La norma interviene a largo spettro sulla disciplina delle cessioni gratuite di derrate alimentari a fini di solidarietà.

Anche allo scopo di ridurre gli sprechi viene anzitutto ampliata la platea degli enti che possono candidarsi a riceverli.

Se prima il riferimento era solo alle Onlus la platea potenziale dei donatari risulta ora allargata come segue: (cfr.: art. 2, lett. b) ...b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS).

Si tratta quindi di un ampliamento potenziale a tutto il no profit privato.

All’art. 3 è confermata, almeno in linea di principio, la successiva necessità della devoluzione gratuita dei beni in questione...comma 2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le destinazione della cessione è peraltro allargata al consumo animale e alle attività di compostaggio.

Comma 3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo aerobico...

e la facoltà di cessione viene estesa ai prodotti dei campi e degli allevamenti comma 5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

All’art. 4 sono introdotte alcune novità interessanti anche sul fronte delle “Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari”.

  1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
  1. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
  2. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Importante anche art. 13 perché semplifica le procedure di trasporto e conservazione: gli enti donatari ... che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini  del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. Con un notevole beneficio quindi, in termini di esonero, dagli obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza per la salute

Anche per le imprese donanti c’è qualche significativa semplificazione (art. 16).

La comunicazione telematica da indirizzare agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia di Finanza competenti per territorio (recante data, ora e del luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni e loro valore complessivo calcolato sull'ultimo prezzo di vendita) entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è invece esonerati del tutto dall'obbligo di comunicazione.

La norma estende da ultimo la medesima disciplina ai prodotti farmaceutici e apre ad altri prodotti da individuarsi con apposito Decreto Ministeriale.

L’impressione è che la norma colga nel segno, soprattutto per quanto attiene alle semplificazioni che riducono il gradiente di burocrazia nel trasferimento e nella gestione di questi beni.

L’unica finestra ulteriore che forse avrebbe potuto aprirsi – e che in qualche modo la stessa norma evoca toccando le fasi della successiva trasformazione dei beni donati e coinvolgendo i meccanismi mutualistici – è quella del riutilizzo non totalmente gratuito dei beni, soprattutto laddove la trasformazione apporta un significativo valore ai medesimi. Pensiamo, per esempio, al coinvolgimento nei processi di trasformazione e riutilizzo di cooperative sociali di produzione e lavoro che avrebbero potuto essere incentivate dalla possibilità di un corrispettivo per la cessione dei beni ricevuti in donazione (idonea per esempio a sostenere, appunto, i costi di trasformazione).

Ma è tema complesso che probabilmente impatta anche sul fronte della tutela della concorrenza e della buona fede.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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