Dopo l’avvio relativo al periodo di imposta 2015, scade il prossimo 31 gennaio 2017 il nuovo “appuntamento” per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi al periodo di imposta 2016.

Il comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 ha infatti previsto l'obbligo, per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, di trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31 gennaio dell'anno successivo i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri assistiti nell’anno precedente.

I dati raccolti confluiranno nel Modello 730 precompilato dalla Agenzia Entrate per i titolari di redditi di lavoro dipendente/pensione (nonché di taluni redditi assimilati) nel quadro degli oneri detraibili.

Il MEF e l'Agenzia delle Entrate sono intervenuti più volte per individuare i soggetti coinvolti, i dati da inviare e le modalità operative da seguire per rispettare tale adempimento.

Di seguito si propone un'analisi degli aspetti principali.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti interessati alla trasmissione dei dati sono, la cui platea risulta ampliata rispetto allo scorso anno, sono così individuati:

  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • medici e odontoiatri;
  • strutture sanitarie e socio-sanitarie e studi di professionisti sanitari di particolare complessità, ancorché non accreditati al SSN (la norma fa riferimento al possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992);
  • gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 (c.d. “parafarmacie”);
  • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
  • i soggetti titolari di autorizzazioni di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

AMBITO OGGETTIVO

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015. In particolare le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la stessa e provvede all'invio, come di seguito indicato.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari dei servizi sanitari del SSN e dei SASN.

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

  • Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto);
  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
  • Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)
  • Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;
  • Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Cure termali, previa prescrizione medica;
  • Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie.

  • Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.
  • Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.
  • Prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.
  • Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.
  • Certificazioni mediche.
  • Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Farmacie pubbliche o private.

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

  • Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico) Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • Acquisto di medicinali;
  • Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa ecc);
  • Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  • Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
  • Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  • Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

OPPOSIZIONE

La persona fisica che ha sostenuto la spesa sanitaria può opporsi alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Non può essere richiesta la firma di una dichiarazione, ma deve essere annotato sulla stessa fattura che il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art.3 DM 31/7/15.

SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione si applica la sanzione di euro 100 per ognuna con un massimo di euro 50.000.

In caso di errata comunicazione non si applica la sanzione se l’errore viene sanato entro 5 giorni dalla scadenza o dalla segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta di 1/3 con un massimo di 20.000.

 

Ulteriori chiarimenti e/o aggiornamenti sono disponibili sul sito ministeriale www.sistemats.it.

Lo Studio Morra Bertola è a disposizione degli Associati ARIS per eventuali necessità al riguardo.

Tel.  011/8177681

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Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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