L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, convertito nella Legge 01.12.2016 n. 225, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento, nonché degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, che comporta agevolazioni per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione”).
In presenza dei requisiti indicati dalla norma, presentando apposita domanda entro il 31.03.2017, il contribuente beneficia dello sgravio delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e degli interessi di mora.
REQUISITI
Al fine di beneficiare della sanatoria sono necessarie le seguenti condizioni:
- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal decreto stesso;
- i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
- se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.
AMBITO APPLICATIVO
Rientrano i ruoli relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, imposte d’atto, canone RAI), ai contributi INPS e INAIL nonché ai contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura, nella misura in cui la riscossione sia stata affidata ad Equitalia.
Sono escluse, in maniera tassativa, le seguenti fattispecie:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- risorse proprie tradizionali dell’UE;
- IVA all’importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Relativamente alle violazioni del DLgs. 285/92 (Codice della Strada), il co. 11 ammette la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia. Tuttavia, essa non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative, ma dei soli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27 co. 6 della L. 689/8125.
E’ stato chiarito che:
- il debitore ha facoltà di decidere quali cartelle definire (non necessariamente tutte);
- sono rottamabili anche i ruoli relativi a sole sanzioni.
EFFETTI
Come detto, la definizione dei ruoli comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Inoltre, la domanda di sanatoria inibisce l’adozione di nuove misure cautelari, nonché esecutive.
Rimangono dovuti:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- gli interessi relativi all’imposta sulle successioni non versata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DLgs. 346/9044;
- gli interessi da sospensione amministrativa ex art. 39 del DPR 602/73;
- gli interessi legali ex art. 1284 c.c.;
- i compensi di riscossione;
- le spese di rimborso per le attività esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
PROCEDURA
Il procedimento inizia con la presentazione della domanda all’Agente della Riscossione tramite apposito modello entro il 31.03.2017, con il quale si indica la volontà di pagare in un numero di rate variabile da 1 a 5, e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze. Non è quindi prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente e non è ammessa nessuna forma di compensazione. In ipotesi di pagamento in 5 rate, le prime 3 sono dovute nel corso del 2017 (luglio, settembre, novembre), e le ultime due nel corso del 2018 (aprile e settembre).
La procedura si perfeziona solo se la totalità delle somme/rate sono versate per intero nel termine.
È importante rammentare che nonostante il perfezionamento si verifichi con l’integrale e tempestivo versamento degli importi, adottando un’interpretazione prudenziale, è mediante la comunicazione che il debitore manifesta l’intenzione “irreversibile” di fruirne, fatta salva la possibilità di revocare la richiesta di definizione agevolata sempre entro il termine del 31.3.2017.
Se prima della presentazione della domanda era attivo un piano di dilazione, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato.
Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito (fatto salvo il caso – come detto sopra - in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata)
Ulteriori chiarimenti e/o aggiornamenti sono disponibili sul sito ministeriale www.gruppoequitalia.it.
Lo Studio Morra Bertola è a disposizione degli Associati ARIS per eventuali necessità al riguardo.