L’Agenzia Entrate con Risoluzione n. 8 del 19/01/2017 ha fornito risposta all’interpello presentato da una azienda che fornisce energia elettrica ad alcune Fondazioni, iscritte all’Anagrafe ONLUS, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali in regime di accreditamento e convenzionamento con la Regione o altri enti locali.

L’azienda che ha presentato l’interpello ha chiesto se sia possibile applicare alle suddette forniture di energia elettrica l'aliquota agevolata del 10 per cento ai sensi del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972. Ciò sulla base anche della Circolare 82/E del 7 aprile 1999, con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che l'uso domestico (per il quale vige l’aliquota del 10%) si ravvisa nei casi in cui l'energia elettrica sia impiegata non solo nelle abitazioni a carattere familiare ma anche in analoghe strutture a carattere collettivo, quali caserme, scuole, asili, case di riposo, ecc.

L’Agenzia Entrate nella risposta ha rilevato come già con Circolare n. 82 del 7 aprile 1999 è stato precisato che l'uso domestico si realizza nei casi in cui la somministrazione di energia elettrica è resa nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, la impiegano nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, quali caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri ecc., senza tuttavia mai utilizzarla "nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione".

Ne consegue che l'agevolazione è da intendersi limitata alle sole ipotesi di impiego dell'energia nella propria abitazione o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità per fini propri, ma non per lo svolgimento di attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini IVA.

Nel caso di specie, l’Agenzia Entrate osserva che le RSA, al pari delle case di riposo, soddisfano il requisito della residenzialità in quanto, ai sensi dell'art. 1, del DPCM 22 dicembre 1989, si definiscono quali “strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti”. In sostanza le RSA si differenziano dalle case di riposo in quanto queste ultime si rivolgono, invece, ad anziani almeno parzialmente autosufficienti.

Relativamente al secondo requisito, vale a dire lo svolgimento di attività che non prevedono corrispettivi rilevanti ai fini IVA, si osserva che nel caso di RSA gestite dalle ONLUS, le stesse pongono in essere attività decommercializzate ai fini dell'IRES ma rilevanti ai fini dell'IVA, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Ne consegue che per l’Agenzia Entrate le RSA non possono fruire dell'aliquota agevolata del 10 per cento sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista "per uso domestico", per cui resta applicabile l’aliquota ordinaria del 22%.

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