La Legge n. 112/2016 (cosiddetta Legge sul “Dopo di noi”) ha introdotto nel nostro ordinamento tre strumenti  attraverso i quali coloro che si prendono cura delle persone affette da grave disabilità possono pianificare, in riferimento al periodo successivo alla loro morte, le diverse forme di assistenza a questi necessaria.

I tre strumenti codificati dalla Legge sul “Dopo di noi” sono:

  • Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter codice civile

Si tratta di un negozio giuridico unilaterale, in forza del quale un soggetto vincola determinati beni (immobili e mobili registrati) per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento a favore di uno o più beneficiari determinati.

L’atto di costituzione di tale vincolo, che deve essere fatto per atto pubblico, deve contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente), il cui ruolo può essere rivestito da un genitore, da un parente o da un terzo estraneo (o anche da un comitato di gestione).

  • L’affidamento fiduciario di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

Si tratta della costituzione di fondi speciali composti da beni sottoposti al vincolo di destinazione (la soddisfazione delle esigenze della persona disabile) e regolati da contratto di affidamento fiduciario.

Con il contratto di affidamento fiduciario, un soggetto (affidante) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.

Il ruolo dell’affidatario può essere ricoperto da persone fisiche o da persone giuridiche, ed è espressamente previsto che le agevolazioni fiscali si applichino anche nel caso in cui tale ruolo sia attribuito ad una ONLUS, che svolga prevalentemente attività di beneficienza.

Per quanto concerne gli effetti, si può affermare che il contratto di affidamento fiduciario dà origine ad un “patrimonio segregato” rispetto al patrimonio dell’affidatario; infatti, quest’ultimo riceve beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione che non vanno ovviamente a confondersi con il suo patrimonio personale.

Si rileva che la legge, nell’indicare il vincolo di destinazione a cui devono essere sottoposti i beni del contratto di affidamento fiduciario, non richiama l’art. 2645-ter codice civile, che richiede la trascrizione dei vincoli di destinazione e quindi può riferirsi unicamente a beni immobili o mobili registrati.

Si può pertanto desumere che i vincoli disciplinati con contratto di affidamento fiduciario possano avere ad oggetto anche ulteriori beni rispetto ai beni immobili e mobili registrati, e quindi anche attività finanziarie.

  • Il Trust.

Il trust è un negozio giuridico di origine anglosassone, previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1985, entrata in vigore in Italia nel 1992, per effetto della Legge n. 364/1989, che ne ha autorizzato la ratifica.

Sostanzialmente, con l’atto istitutivo di un trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee (il fiduciario), che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust medesimo. Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee, il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” rappresentato dal Fondo che fa capo al trust.

I beni che fanno parte del Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni” in quanto il patrimonio conferito viene completamente “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.

Il trust è uno strumento flessibile, che può essere costruito su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti. Per queste sue caratteristiche la Legge sul “Dopo di noi” lo ha individuato come soluzione idonea a garantire la necessaria assistenza ai disabili.

Le figure che entrano in gioco al momento della costituzione del trust sono:

  • Disponente: chi costituisce il trust
  • Trustee: chi ha la gestione amministrativa del Fondo trasferito
  • Guardiano: chi controlla l’attività del trustee nell’interesse del beneficiario
  • Beneficiari: i soggetti nel cui interesse si costituisce il trust

Focalizzandoci su quelle che possono essere le caratteristiche peculiari di un trust a favore di un soggetto disabile, possiamo rilevare quanto segue.

Il Disponente

Nel trust in favore dei soggetti disabili, i disponenti sono generalmente i genitori o i famigliari più stretti. Nel momento in cui conferisce il proprio patrimonio al trust il disponente non ne è più proprietario e perde qualunque pretesa sui beni conferiti. La costituzione del patrimonio in trust, però, non deve necessariamente avvenire contestualmente all’istituzione del trust, ma si può realizzare anche successivamente con ulteriori erogazioni al Fondo, sia per quel che riguarda il patrimonio mobiliare (somme di denaro, titoli, ecc.), che gli immobili. Ad esempio nel caso della abitazione di famiglia i genitori possono trasferire al trustee la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto; dopo il loro decesso il trust avrà il suo reale inizio, il trustee acquisterà la piena proprietà del bene ed eserciterà i poteri e le funzioni previste nell’atto di trust.

Il Trustee

Il trustee è il soggetto incaricato della gestione e dell’amministrazione dei beni in trust. Per esercitare le sue funzioni non ha quindi la necessità di richiedere le autorizzazioni previste per il tutore ed il curatore, ma ha la responsabilità di perseguire lo scopo del trust indicato dal disponente.

Il trustee è quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con le direttive del disponente.

La legge prevede espressamente la possibilità di attribuire il ruolo di trustee a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave.

Il Guardiano

Il guardiano ha il compito di controllare, e nel contempo assistere, il trustee nella gestione del patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi all’esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative. Di fatto il guardiano funge da raccordo tra l’amministratore del fondo  e i beneficiari, e ha il compito di controllare che il fondo venga gestito secondo le regole impartire dal disponente.

I Beneficiari

I beneficiari sono coloro ai quali il trustee è obbligato o può fare ottenere dei vantaggi economici.

Nell’ambito dei beneficiari sono previste due categorie:

  • beneficiari del reddito o delle attività che costituiscono lo scopo del trust;
  • beneficiari finali.

I primi sono i soggetti ai quali viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust (ad esempio i canoni di locazione, le rendite finanziarie…) per far fronte alle necessità economiche, ovvero per realizzare lo scopo previsto dall’atto istitutivo del trust.

I beneficiari finali del trust invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il Fondo in trust al termine della vita del trust.

Nel caso dei trust finalizzati al “Dopo di noi” di norma la durata del trust coincide con la durata della vita del disabile. Al termine il disponente può dunque prevedere che i beni in trust siano trasferiti ad esempio agli altri legittimi eredi, ovvero alla ONLUS o alla persona fisica che si è operativamente occupata del disabile.

Il “trust autodichiarato” – riconoscimento di meritevolezza da parte della Agenzia Entrate.

La dottrina, in assenza di uno specifico divieto, ritiene ammissibile la possibilità di costituire un trust “autodichiarato”, ovvero un trust in cui il disponente e il trustee sono la stessa persona (ad esempio, i genitori della persona disabile). Ovviamente in questo caso NON si verifica il trasferimento della titolarità dei beni dal disponente al trustee, in quanto le due figure coincidono in capo alla medesima persona.

A questo riguardo pochi giorni fa l’Agenzia Entrate (SOLE 24 ORE del 29 marzo u.s.) ha fornito risposta favorevole all’interpello presentato da un contribuente che ha chiesto chiarimenti circa la corretta qualificazione di un trust autodichiarato che lo stesso vorrebbe istituire a favore del figlio disabile, secondo le disposizioni previste dalla legge sul “Dopo di Noi”. L’istante ha evidenziato che il trust dovrebbe perseguire l’obiettivo di fornire assistenza al figlio disabile e che la scelta di nominare la madre (soggetto disponente) come trustee sia perfettamente funzionale rispetto alla causa in concreto del trust, in quanto i genitori sono senza ombra di dubbio i soggetti più adeguati ad occuparsi direttamente dei figli, a prestare loro assistenza e nel caso a gestire un determinato patrimonio in loro favore. Per tali motivi, secondo l’opinione espressa dallo stesso contribuente nella propria istanza di interpello, il trust da istituirsi non può essere considerato quale mera interposizione fittizia. Al riguardo è stato evidenziato come, effettivamente, l’apporto dei beni in trust andrà a modificare sostanzialmente l’attuale rapporto in essere tra il disponente ed i suddetti beni, poiché in capo a tale soggetto, che assumerà la qualità di trustee, vi sarà l’obbligo di gestirli in favore del beneficiario e secondo gli obiettivi prefissati nell’atto istitutivo.

Ebbene, l’Agenzia Entrate ha confermato che i trust che rispettino i requisiti e le finalità di cui alla Legge n. 112/2016 debbano essere riconosciuti pienamente “operativi” ai fini delle imposte dirette (quindi con tassazione IRES al 24% anziché tassazione IRPEF con aliquota marginale).

Questa “apertura” della Agenzia Entrate appare particolarmente significativa se si pensa che in passato la stessa Agenzia si era sempre orientata a considerare i trust autodichiarati come soggetti “interposti”, disconoscendone la legittimità in assenza di un interesse “meritevole” da tutelare.

Tratti comuni ai tre istituti.

La legge, in considerazione della finalità sociale di promuovere “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità”, ha previsto a favore dei tre istituti, importanti agevolazioni fiscali, fra cui in particolare:

  • l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei beni e diritti destinati a tali istituti;
  • l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (e non proporzionale) sui trasferimenti di beni e di diritti (anche immobiliari) in favore di tali istituti.

I benefici fiscali sono subordinati ad una serie di condizioni volte a garantire il rispetto della finalità sociale della legge; in particolare l’atto istitutivo deve:

  • essere redatto in forma di atto pubblico;
  • identificare in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone disabili in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la loro cura e soddisfazione;
  • individuare gli obblighi del trustee (ovvero del fiduciario o del gestore) con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore della persona disabile; indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
  • individuare i beneficiari unicamente fra persone con disabilità grave;
  • prevedere la destinazione esclusiva dei beni e diritti conferiti alla realizzazione delle finalità assistenziali;
  • individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte in sede di atto istitutivo per l’intera durata dell’istituto;
  • indicare il termine finale della durata dell’istituto nella data della morte della persona disabile;
  • indicare la destinazione del patrimonio residuo.

 

Lo Studio Morra Bertola è a disposizione degli Associati ARIS per ulteriori chiarimenti e informazioni

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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