Una delle Associate ha rivolto allo Studio Morra-Bertola, nostro consulente fiscale, un quesito su una materia che riteniamo utile condividere. Per questo motivo pubblichiamo quesito e risposta.
DOMANDA
A breve acquisteremo un robot destinato alla preparazione in sicurezza di farmaci oncologici. Abbiamo la certezza, asseverata dal fornitore, che questo robot ha tutte le caratteristiche previste dalla normativa per essere considerato un bene appartenente alla categoria denominata “Industria 4.0” e godere del cosiddetto iperammortamento.
Per installare questo robot verranno effettuati anche dei lavori edili ed impiantistici per adeguare i locali che dovranno ospitare l’apparecchiatura.
Il quesito che volevo sottoporvi è il seguente: i suddetti lavori edili e impiantistici, connessi all’acquisizione dell’apparecchiatura, possono godere dell’iperammortamento?
RISPOSTA
Industria 4.0 – Beni suscettibili di “iper-ammortamento” - Lavori edili e impiantistici di adeguamento Come noto, l’agevolazione fiscale del cosiddetto “iper ammortamento” è stata introdotta dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 232/2016 che stabilisce: “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti (...) in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento”. Il comma 9 si riferisce ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi la cui caratteristica peculiare è quella di essere finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave “4.0”.
Le tipologie di beni agevolabili sono quindi elencate nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) e sono raggruppabili in tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
Le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iper ammortamento comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
La rigorosa individuazione dei beni suscettibili di fruire dell’agevolazione, fa ritenere che la stessa NON possa essere estesa a tipologie di spese accessorie al bene, ma diverse dal “puro” costo di acquisto (anche in leasing) del bene stesso, quali potrebbero essere lavori edili o impiantistici di adeguamento in vista dell’utilizzo della apparecchiatura.
In questo senso depone anche una delle risposte ricomprese fra le “FAQ tecniche del Ministero dello Sviluppo Economico” in data 19 maggio 2017 che qui di seguito si riporta:
- Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?
- I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei “Beni strumentali” (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0” (4 voci).