Lo studio Morra-Bertola ha fornito una risposta ad un quesito posto da una nostra associata su una materia che riteniamo di comune interesse. Pubblichiamo di seguito domanda e risposta.
DOMANDA
In questi giorni ci è pervenuta la proposta commerciale di una ditta (….) , nella quale si fa riferimento all’esenzione IVA di alcuni servizi di supporto sanitari (esempio servizio di pulizie, facchinaggio ecc) ai quali, come da normativa, viene normalmente applicata l’imposta sul valore aggiunto.
Il quesito che volevo sottoporvi è il seguente: è sostenibile fiscalmente (….) l’asserzione secondo cui associandosi a questa cooperativa con funzioni consortili come Soci fruitori ed affidando loro alcune tipologie di servizio si possa godere dell’esenzione IVA dei servizi erogati?
RISPOSTA
Oggetto: proposta commerciale di servizi in regime di esenzione IVA – art. 10 comma 2 DPR 633/72.
La proposta commerciale pervenuta si basa sulla previsione normativa di cui all’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 633/1972, che prevede: “Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società' consortili e le società' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”.
La disposizione sopra riportata recepisce nell'ordinamento nazionale quanto previsto all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva comunitaria 2006/112/CE, secondo la quale gli Stati membri esentano "le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza".
Trattandosi di norma di “natura eccezionale” rispetto al principio generale di assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi e in quanto tale non suscettibile di interpretazioni estensive, devono esser attentamente rispettati tutti i requisiti soggettivi (natura giuridica del prestatore del servizio; beneficiario del servizio con pro-rata di detraibilità non superiore al 10%) e oggettivi (corrispettivo NON superiore ai costi sostenuti) previsti dalla norma.
Per quanto attiene la questione della conformità della norma nazionale alla Direttiva comunitaria, si allega un articolo dello scorso mese di marzo nel quale pur ritenendo possibile una revisione della normativa, si ritiene che la stessa non possa comunque rimettere in discussione operazioni poste in essere in vigenza delle attuali disposizioni.
Si allega anche la Risoluzione Ministeriale 30/E del 03 aprile 2012 in merito ad una interpretazione “estensiva” dei requisiti soggettivi del prestatore del servizio.
Pur esulando dal nostro compito, si raccomanda ovviamente la massima attenzione nella procedura di eventuale adesione a enti di natura consortile, anche con riguardo ai profili di responsabilità patrimoniale.
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