Lo studio Morra-Bertola ha fornito una risposta ad un quesito posto da una nostra associata su una materia che riteniamo di comune interesse. Pubblichiamo di seguito domanda e risposta.
Domanda
la scrivente Fondazione di diritto privato, la quale svolge attività di erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale, entro la fine del 2017 acquisterà un sistema robotico per l’allestimento delle terapie oncologiche in modo sicuro, efficiente ed automatizzato. Tale sistema ha tutte le caratteristiche oggettive previste dall’ Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni per godere del cosiddetto “iperammortamento”. Si chiede se il beneficio dell’iperammortamento sia applicabile alla scrivente Fondazione, la quale, come detto sopra, svolge attività di erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale ed è soggetto IRES. Il dubbio è che il beneficio venga applicato alle sole imprese manifatturiere escludendo le società che erogano servizi.
Risposta
Oggetto: applicabilità della disciplina degli “iper ammortamenti” al settore dei servizi
La Circolare Agenzia Entrate e Ministero Sviluppo Economico n. 4 del 30.3.2017, in sede di commento alla disciplina prevista dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1, commi da 8 a 13, precisa che soggetti beneficiari della disciplina del cosiddetto "iper ammortamento" sono solo i soggetti titolari di reddito di impresa (con esclusione quindi dei soggetti esercenti arti e professioni, che sono invece ammessi al beneficio del “super ammortamento”).
La Circolare specifica infatti che il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (per la fruizione dei benefìci di cui al comma 9, "l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che il beneficio dell'iper ammortamento riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.Il frequente uso, anche nella Circolare, dei termini “Industria 4.0” e “Fabbrica 4.0” può peraltro far pensare che beneficiari dell’agevolazione siano solo le imprese manifatturiere o comunque produttrici di beni, e non anche di servizi.Il tema è affrontato nelle FAQ pubblicate sul sito del MEF, aggiornamento del 12 luglio 2017, dove è previsto il seguente caso:
D. Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).
R. Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all’iper ammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento. Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica” ma anche al “Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda”.
SI può quindi concludere che in presenza di tutti gli altri requisiti posti dalla citata Legge, non vi siano cause ostative alla fruizione del beneficio anche da parte di imprese che operano nel settore dei servizi.
Lo Studio Morra Bertola è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.