Gli acquisti intracomunitari effettuati da enti non commerciali sono assoggettati ad una specifica disciplina. A tal fine assume rilevanza il fatto che lo stesso Ente sia o meno soggetto passivo IVA.

ENTI NON COMMERCIALI SENZA PARTITA IVA

L’ente non commerciale NON soggetto passivo IVA, non assoggetta ad IVA in Italia gli acquisti intracomunitari di beni e servizi se l’ammontare degli stessi non abbia superato nell’anno precedente il limite di € 10.000 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non venga superato.

Entro suddetto limite l’ente è considerato un “soggetto privato” ed è tenuto a presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, prima di ciascun acquisto, il modello INTRA-13 indicando, oltre all’ammontare dell’acquisto da effettuare, anche l’ammontare complessivo degli acquisti già effettuati per verificare l’eventuale superamento del limite di € 10.000.

L’acquisto intracomunitario si ritiene effettuato all’inizio del trasporto/spedizione del bene dallo stato comunitario di provenienza ovvero al momento di emissione della fattura se antecedente: occorre pertanto inoltrare il modello INTRA-13 PRIMA di tale data.

In caso poi di superamento, nel corso dell’anno solare, del predetto limite di € 10.000 l’ente non commerciale dovrà:

  • richiedere l’attribuzione di una partita IVA (ai soli fini comunitari) e l’iscrizione al VIES;
  • integrare la fattura estera ed annotarla in un apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo e con riferimento al mese precedente;
  • versare l’IVA dovuta in Italia sull’acquisto intracomunitario;
  • presentare il mod. INTRA-12 entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione della fattura o di effettuazione dell’acquisto in caso di mancata ricezione della fattura (novità dal 1° ottobre 2015).

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ENTI NON COMMERCIALI DOTATI di PARTITA IVA

L’ente non commerciale soggetto passivo IVA è tenuto previa iscrizione al VIES (la banca dati in cui devono essere iscritti tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) ad applicare l’imposta su ogni acquisto intracomunitario.

Occorre però distinguere se l’acquisto è avvenuto nell’ambito istituzionale o nell’ambito commerciale.

  1. Se l’acquisto risulta effettuato nell’ambito istituzionale, l’ente deve:
    • integrare la fattura estera ed annotarla in un apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo e con riferimento al mese precedente;
    • versare l’IVA dovuta in Italia sull’acquisto intracomunitario;
    • presentare il INTRA-12 entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione della fattura o effettuazione dell’acquisto in caso di mancata ricezione della fattura (novità dal 1° ottobre 2015).

N.B.: Dal 1° ottobre 2015 il procedimento sopra elencato deve essere seguito anche per gli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate in Italia da operatori extraUE per i quali è stata emessa autofattura ex art 17 comma 2 DPR 633/72, cioè da rappresentanti fiscali o da soggetti identificati in Italia (ad esempio: fatture ricevute dal fornitore lussemburghese Amazon).

  1. Se l’acquisto risulta effettuato invece nell’ambito commerciale, l’ente deve:
    • integrare la fattura estera ed annotarla nei registri IVA;
    • presentare, entro il giorno 25 del mese/trimestre successivo al periodo di riferimento il modello INTRA 2- bis.

  

Riepiloghiamo i casi sopracitati nella seguente tabella:

 

 

 

Restiamo a Vs disposizione per ogni ulteriore approfondimento nel merito.

Molte cordialità,

                                                                                   

                                                                                               Studio Corbella

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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