Con la risoluzione n. 81/E del 25/09/2015, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che nel caso in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e/o dal depositario delle scritture contabili, non occorre dare comunicazione all’Amministrazione Finanziaria del luogo di conservazione dei documenti fiscali, tramite il modello AA7/AA9, in quanto tali dati sono già obbligatoriamente indicati nel manuale di conservazione tenuto dal conservatore stesso (c.d. “Responsabile della conservazione sostitutiva).

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 Approfittiamo dell’occasione per richiamare l’attenzione alla nostra circolare n. 5/2015 “FATTURAZIONE ELETTRONICA” sul concetto di conservazione sostitutiva delle fatture emesse alla Pubblica Amministrazione, di seguito riportato:

la conservazione digitale decennale (c.d. sostitutiva) delle fatture elettroniche è obbligatoria entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono state emesse le fatture.

Quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le fatture elettroniche emesse nel 2014 dovranno essere conservate in maniera sostitutiva entro e non oltre il 31/12/2015.

 

Ciò premesso, lo studio è a Vs disposizione per darVi adeguato supporto affinché venga adempiuto il suddetto obbligo entro i termini di legge.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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