Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione (art. 49, TUIR) e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR).
Tale novità ha dato un grande aiuto alle molte persone (circa 1 milione e mezzo di italiani) che usufruendo di tale opportunità hanno provveduto direttamente alla trasmissione del proprio modello 730 senza l’utilizzo di un CAF o di un intermediario abilitato.
Possibilità di integrare i dati inviati per il 2014
Entro il prossimo 26 ottobre chi ha dimenticato di inserire o ha inserito in modo errato una spesa (ovvero altri dati rilevanti) all’interno del modello 730 può presentare un modello integrativo.
Tali dimenticanze potrebbero verificarsi con frequenza in quanto il modello predisposto dall’agenzia delle Entrate era ed è ancora in fase «sperimentale».
Nella precompilata erano infatti presenti solo un numero limitato di bonus, come ad esempio le assicurazioni o contributi alle colf, mentre non lo erano (sempre a titolo esemplificativo) le spese mediche, quelle per i lavori in casa, gli arredi e il risparmio energetico o quelle per la previdenza complementare.
Occorre però prestare la massima attenzione al fatto che per inviare il modello integrativo si dovrà ricorrere alle prestazioni di un CAF o ad un intermediario abilitato in quanto non è possibile procedere con la modalità “autonoma” come già fatto con il modello precompilato.
Prima di procedere con l’invio integrativo sarà bene tenere presente, oltre all’onorario dell’intermediario, anche la perdita di “protezione dai controlli formali” che invece veniva assicurata a chi accetta integralmente il conto predisposto dal fisco. Alla luce di ciò l’invio del modello integrativo converrà probabilmente solo quando la differenza in termini di imposta (o di maggior credito) è molto significativa.
NOVITA’ per il 2015
Si ricorda che a partire dal 730/2016 relativo ai redditi 2015, il modello precompilato dovrebbe indicare anche ulteriori elementi come l’indicazione delle spese sanitarie sostenute attraverso i dati messi a disposizione dell’Agenzia dal Sistema Tessera Sanitaria.
Come disposto dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, tali dati dovranno essere inviati da parte dei soggetti interessati, ovvero:
- medici chirurghi ed odontoiatri
- farmacie pubbliche e private
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
Il MEF con il Decreto 31.7.2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in modo che siano disponibili all’Agenzia delle Entrate e con il Provvedimento del 31.7.2015, l’Agenzia ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame.
Studio Corbella