Come già ricordato a partire dal 730/2016 relativo ai redditi 2015, il modello precompilato dovrebbe indicare anche ulteriori elementi come l’indicazione delle spese sanitarie sostenute attraverso i dati messi a disposizione dell’Agenzia dal Sistema Tessera Sanitaria.

Come disposto dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, tali dati dovranno essere inviati da parte dei soggetti interessati, ovvero:

  1. medici chirurghi ed odontoiatri
  2. farmacie pubbliche e private
  3. aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari

Il MEF con il Decreto 31.7.2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in modo che siano disponibili all’Agenzia delle Entrate e con il Provvedimento del 31.7.2015, l’Agenzia ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame.

A beneficio di tutti gli associati, si riportano nel seguito i quesiti ricevuti ad oggi sull’argomento.

 

Monza, lì 23/10/2015                                                                                             Studio Corbella

 

QUESITO

Orbene alcuni associati del Lazio che gestiscono attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale – hanno chiesto come considerare l’importo a carico dell’utente ai fini della comunicazione degli erogatori di prestazioni sanitarie (trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria).

 

RISPOSTA

Dalla lettura della deliberazione n. 380 del 07.08.2010 della Giunta Regionale della Regione Lazio – proponente Assessorato politiche sociali e famiglia – emerge che il contributo a carico dell’utente è stato classificato come concorso alla spesa della quota sociale, per cui non ha rilevanza sanitaria.

Di conseguenza tali dati non rientrano tra quelli che dovranno essere comunicati ai sensi del decreto legislativo sopra citato.

 

Documentazione

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