Vi informiamo che il prossimo 16.12 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR.
La determinazione di tale imposta, inizialmente disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (c.d. Tuir) e dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 47 del 18.02.2000, è stata oggetto di una recente modifica normativa.
L’art. 1, comma 623, della Legge n. 190/2014 (c.d. Finanziaria 2015), infatti, ha previsto un aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dall’11% al 17%, con decorrenza 01.01.2015.
Di conseguenza, qualora si intenda calcolare l’acconto da versare entro il 16.12.2015 secondo il metodo previsionale, occorre prendere in considerazione la nuova aliquota.
Determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR
Secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 del Codice Civile, il Fondo TFR è annualmente incrementato della quota capitale e della quota finanziaria, così individuate:
Quota capitale |
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Retribuzioni lorde erogate nell’anno / 13,5 |
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Quota finanziaria |
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Rivalutazione annua calcolata applicando al Fondo esistente al 31.12 dell’anno precedente il tasso risultante dalla somma della quota fissa (1,5%) e del 75% dell’indice di rivalutazione ISTAT |
Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 47 del 18.02.2000, art. 11, la quota finanziaria va assoggettata annualmente ad imposta sostitutiva da versare in 2 rate:
- la 1° rata, entro il 12 a titolo di acconto (codice tributo 1712);
- la 2° rata, entro il 02 dell’anno successivo a titolo di saldo (codice tributo 1713).
Per il calcolo dell’acconto, è possibile applicare alternativamente:
- il metodo storico: l’acconto versato sarà pari al 90% dell’impostata sostitutiva versata nell’anno precedente;
- il metodo previsionale: l’acconto versato sarà pari al 90% dell’imposta calcolata sula rivalutazione presunta maturata per l’anno in corso.
Indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato ai fini dell’acconto, il saldo va determinato sulla base della quota di rivalutazione effettivamente maturata, scomputando quanto già versato a titolo di acconto.
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva e, di conseguenza, della determinazione dell’acconto dovuto, è necessario considerare la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR.
- Mantenimento del TFR in azienda
- imprese con meno di 50 dipendenti: il TFR rimane interamente nella disponibilità del datore di lavoro e lo stesso va incrementato della quota capitale e della quota finanziaria (rivalutata); l’acconto dell’imposta sostitutiva è determinato sulla rivalutazione dell’intero TFR;
- imprese con almeno 50 dipendenti:
- per il TFR maturato fino al 31.12.2006, il datore di lavoro è tenuto a rivalutare il Fondo ai sensi dell’art. 2120 c.c. e a determinare la relativa imposta sostitutiva;
- per il TFR maturato a decorrere dall’01.01.2007, la quota TFR deve essere mensilmente trasferita ad un apposito Fondo di Tesoreria presso l’INPS, al netto del contributo IVS dello 0,50%; il TFR versato al Fondo di Tesoreria è anch’esso soggetto a rivalutazione: di conseguenza, al 31.12.2015, il datore di lavoro determina la rivalutazione del TFR esistente al 31.12.2014 sia per la parte versata al Fondo di Tesoreria, sia per la parte rimasta in azienda.
- Destinazione del TFR ai Fondi di previdenza complementare
A decorrere dall’01.01.2007, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 252 del 05.12.2005, i lavoratori dipendenti di tutte le imprese del settore privato possono contribuire ad un Fondo di previdenza complementare con il conferimento del TFR maturando. In particolare:
- per il TFR maturato fino al 31.12.2006, le imprese sono tenute ad accantonare al Fondo le quote rivalutazione annuali e a determinare il relativo acconto dell’imposta sostitutiva;
- per il TFR maturato dall’01.01.2007, a seguito dell’esplicita scelta del dipendente, il datore di lavoro deve versare mensilmente il TFR alla previdenza complementare e non deve determinare alcuna imposta sostitutiva.
In estrema sintesi:
Quote TFR (mantenuto in azienda) maturate fino al 31.12.2006 |
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione |
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Quote TFR maturate dall’01.01.2007 |
Azienda con dipendenti < a 50 |
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell’intero TFR |
Azienda con dipendenti ≥ a 50 |
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell’intero TFR, compresa la quota destinata al Fondo di Tesoreria |
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TFR destinato a Fondo di previdenza complementare |
NO imposta sostitutiva sulla rivalutazione |
Infine, a titolo di memoria si ricorda che ai sensi dell’art. 3, commi da 211 a 213, della Legge n. 662 del 23.12.1996, il TFR maturato al 31.12.1996 è stato sottoposto ad un’imposta straordinaria del 2% a titolo di anticipo sulle imposte dovute.
L’imposta versata costituiva un credito d’imposta da utilizzare per il versamento, oltre che delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dall’01.01.1998, anche dell’imposta sostitutiva del TFR. Qualora detto credito d’imposta non fosse stato totalmente utilizzato, può essere impiegato in questa occasione.
Studio Corbella
Rif. Normativi:
- 2120 Codice Civile;
- 19, D.P.R. n. 917 del 22.12.1986;
- 3, commi da 211 a 213, Legge n. 662 del 23.12.1996;
- 11, D. Lgs. n. 47 del 18.02.2000;
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12.06.2002;
- Decreto Legislativo n. 252 del 05.12.2005;
- 1, comma 623, Legge n. 190 del 23.12.2014.