Gentilissimi Signori Clienti,

l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 ha previsto l'obbligo, per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, di trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (STS)[1] entro il 31.01.2016 i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri assistiti nell’anno 2015.

I dati raccolti confluiranno nel mod. 730/2016 precompilato dei titolari di redditi di lavoro dipendente/pensione e di taluni redditi assimilati.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 (prot. n. 103408/2015 pubblicato sulla G. U. del 11/08/2015), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le specifiche tecniche e le modalità operative relative all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

 

I soggetti interessati alla trasmissione dei dati sono così individuati:

  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • medici e odontoiatri.

 

L’allegato “A” del D.M. 31.07.2015 definisce inoltre per ogni soggetto le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria:

 

Soggetti interessati

Tipologie di prestazioni

Farmacie pubbliche e private

-    ticket (quota fissa e/o differenza con generico);

-    acquisto o affitto di protesi sanitarie;

-    acquisto di medicinali;

-    spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad es. apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);

-    altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc.);

-    altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN

-    ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);

-    spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;

-    visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;

-    analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

-    intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;

-    protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);

-    prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;

-    ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;

-    spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;

-    visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;

-    cure termali, previa prescrizione medica;

-    altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

Medici e odontoiatri

-    spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;

-    visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;

-    prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;

-    interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;

-    certificazioni mediche;

-    altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

 

N.B.: Rientrano nella rilevazione del citato flusso le prestazioni erogate dalle strutture socio sanitarie ambulatoriali e residenziali per cui è prevista la compartecipazione dell’assistito a titolo di ticket o di retta (riferibile alla sola quota sanitaria).

 

Per ciascuna spesa o rimborso, occorre comunicare i seguenti dati:

  • Codice Fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa sostenuta;
  • Codice Fiscale/Partita IVA e cognome e nome/denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura);
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • data del pagamento della prestazione da parte del contribuente;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa sostenuta dal contribuente.

 

La modalità di trasmissione dei dati varia a seconda che il soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie sia accreditato o meno presso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

 

Le farmacie ed i soggetti accreditati presso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), comunicheranno i dati al Sistema Sanitario Regionale per il tramite delle ASL, le quali a loro volta trasmetteranno il flusso di dati al Sistema TS.

 

La Regione Lombardia, a fronte di accordi con il MEF, ha previsto che tutte le Strutture erogatrici Pubbliche e Private accreditate che già inviano i flussi per adempiere al dettato di cui al comma 5, dell’art. 50 della Legge 326/2003 attraverso la piattaforma regionale, si avvarranno dello stesso canale per l’invio del flusso di cui al D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175.

NB: le ASL presenti sul territorio lombardo, stanno inviando ai soggetti accreditati apposite circolari informative con indicazioni più specifiche in merito alle scadenze di invio e al formato e contenuto dei dati da inviare.

 

Ai soggetti accreditati presso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che operano invece fuori dalla Regione Lombardia, suggeriamo di contattare le ASL di appartenenza e di verificare la eventuale presenza di una quota sanitaria (nella retta o nel ticket) a carico dell’utente e di operare secondo le indicazioni fornite dalle Regioni di appartenenza.

 

Le strutture ed i soggetti non accreditati o non titolari di contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, invieranno i dati richiesti direttamente al MEF, utilizzando i servizi Web e le modalità messe a disposizione dal Sistema TS sul portale www.sistemats.it.

 

I soggetti non ancora in possesso di tali credenziali, possono ottenerle accedendo al sito Internet www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS.

 

I medici e gli odontoiatri, già in possesso delle credenziali di accesso al STS, possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie.

Se invece non fossero in possesso di tali credenziali, potranno ottenerle recandosi alla competente sede provinciale dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri, registrandosi sul sito con una specifica procedura di riconoscimento; tali credenziali e chiavi di accesso per accedere al STS saranno poi inviate all’interessato via PEC.

 

Le strutture ed i soggetti non accreditati o non titolari di contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per il SSN possono, in alternativa, inviare i dati tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria / soggetto abilitato all’invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF.

 

In caso di invio tramite un intermediario la procedura da seguire è la seguente:

  • il soggetto erogatore della prestazione sanitaria deve accedere alla propria area riservata del STS attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all’invio utilizzando la funzione “Gestione deleghe”;
  • verificata l’idoneità del soggetto indicato (validità abilitazione ad Entratel e correttezza indirizzo PEC), il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega;
  • il soggetto delegato è quindi tenuto ad inviare alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite PEC e firma digitale, la richiesta di autorizzazione alla delega;
  • la Ragioneria Generale dello Stato autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo.

 

Se si intende utilizzare questo ultimo canale, occorre attivarsi subito con tale procedura.

 

Si riepilogano con uno schema le casistiche possibili:

 

 

 

Seguiranno ulteriori Circolari non appena riceveremo maggiori chiarimenti in merito alle modalità attuative da parte degli enti preposti.

 

Si rammenta l’importanza della comunicazione di tali dati (a partire dall’esercizio 2016 l’invio non conforme sarà inoltre pesantemente sanzionato) per non arrecare danno al contribuente il quale, ove i dati inseriti risultino completi di tutte le spese sanitarie sostenute, potrà “accettare” il suo 730 precompilato senza modifiche e usufruire di rilevanti  semplificazioni: l’agenzia delle entrate, non potrà, infatti, effettuare controlli documentali ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri presenti in dichiarazione (interessi su mutui, contributi previdenziali, assicurazioni), e neanche sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia con rimborso superiore a 4.000 euro.

 

Molte cordialità,

                                                                                                 Studio Corbella

 

Rif. Normativi:

    • Art. 3, Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014;
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015, prot. n. 103408/2015;
    • D.M. del MEF del 31.07.2015.

 

[1] Tessera sanitaria (TS), istituita ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legge 269/2003 come strumento per il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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