Interessante novità contenuta nella legge di Stabilità 2016, convertita nella Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Società Benefit (SB) – società a duplice finalità - (commi da 376 a 384).
L’art. 1 comma 378 della legge Finanziaria 2016 (legge di stabilità) promuove la costituzione e la diffusione di società benefit che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo normale scopo del profitto (tramite distribuzione degli utili), perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi di utilità collettiva. Tali finalità devono essere indicate nello statuto della società e precisate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale e perseguite attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare gli interessi dei soci con l’effettivo perseguimento degli effetti sociali collettivi.
Il modello di “società benefit” (SB) rappresenta un ulteriore apertura di quel mondo riconducibile alla logica dell’attività imprenditoriale etica e alla figura giuridica delle imprese sociali. Purtroppo il fare impresa con anche finalità sociali o esclusivamente con finalità sociali non assicura incentivi di carattere fiscale o previdenziale, che ne favorirebbero certamente lo sviluppo.
Si tratta in sintesi di un modello che spazia tra quelli delle imprese sociali low profit (a cui anche la riforma del terzo settore in itinere guarda con interesse), con obiettivo del profitto attenuato a favore di una concreta operatività in settori socialmente sensibili. Si dovrebbe dire società con caratterizzazione lucrativa operanti nei normali settori di attività, ma in modo strumentale a fini sociali.
Al modello SB potranno accedere imprese socialmente fortemente motivate verso il sociale che desiderano rendere pubblica e vedersi riconosciuta questa funzione.
L’auspicio per le imprese SB rimane quello dell’accesso al sistema di finanziamento sussidiario delle attività sociali – compreso quello garantito dalle Fondazioni grant makinng e dagli enti pubblici - ora escluso per le società di capitali (in particolare per quanto riguarda le donazioni e le liberalità provenienti da privati e imprese, con la rilevante lacuna del mancato riconoscimento del “premio” fiscale della detrazione/deduzione).
Vediamone però in dettaglio la disciplina così come delineata dai successivi commi dalla legge Finanziaria.
Possono assumere la qualifica di “società benefit” (SB) tutte le società disciplinate dal libro V del codice civile nel rispetto della loro disciplina.
Le finalità corrispondenti al bene comune perseguito devono essere indicate in modo specifico nell'oggetto sociale e sono realizzate bilanciando nella gestione l'interesse dei soci e quello di coloro a favore dei quali l'attività vuole avere impatto.
Sotto il profilo delle definizioni si intende:
- per «beneficio comune», il perseguimento nell'esercizio dell'attività economica di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie di interessi generali/soggetti tutelati;
- per «altri portatori di interesse», il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- per «standard di valutazione esterno», le modalità ed i criteri (indicati nell'allegato 4 alla legge) che devono essere utilizzati per la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune; - per «aree di valutazione», gli ambiti settoriali (identificati nell'allegato 5 alla legge) che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività.
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
1) esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2) sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3) credibile perché sviluppato da un ente che: a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approcio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4) trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
- a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
- c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
- d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
- e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.
Le aree di valutazione dell’impatto deve comprendere:
1) governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2) lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3) altri portatori di interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4) ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
Qualora una società già esistente intenda perseguire anche finalità di beneficio comune è tenuta a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni proprie di ciascun tipo di società, provvedendo al depositi ed alla iscrizione delle modifiche al Registro Imprese. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione «SB» utilizzandole in ogni atto o comunicazione sociale.
La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società in tema di amministrazione, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di bene comune.
Il mancato effettivo perseguimento delle finalità di bene comune perseguite può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto con applicazione delle previsioni in materia di responsabilità degli amministratori.
La società benefit (SB) redige annualmente una relazione di missione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include
- a) la descrizione degli obiettivi specifici delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione annuale deve essere pubblicata sul sito internet se disponibile.
La società benefit che non risulti effettivamente perseguire le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, con soggezione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Credo che gli associati Aris nei progetti di riorganizzazione delle loro Opere sanitarie, socio sanitarie e assistenziali in genere ne possono tenere conto, con particolare riguardo agli eventuali soci apportatori di capitali.