Gent.mi Clienti,
essendo ormai prossima la scadenza per la trasmissione telematica della COMUNICAZIONE IVA (fine febbraio 2016) e/o della predisposizione della DICHIARAZIONE IVA, Vi preghiamo farci avere entro e non oltre il giorno 08/02/2016 la seguente documentazione (se non già in possesso dello Studio):
- quietanze dei modelli F24 eventualmente pagati dal febbraio 2015 al gennaio 2016 con codice tributo 6001 / 6012 (per IVA mensile) o 6031-6032-6033 (per IVA trimestrale) o 6099 (per INTRA 12);
- quietanza del modello F24 eventualmente pagato nel mese di dicembre 2015 con codice tributo 6013 (mensili) o 6035 (trimestrali) per l’acconto IVA 2015;
Inoltre, i Sigg.ri Clienti che tengono la contabilità in proprio, dovrebbero farci avere anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia mastrino “erario c/IVA” ed eventuali mastrini di credito iva portato in compensazione con altre imposte;
- copia delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della liquidazione riepilogativa annuale (nel caso siano già stati stampati i registri IVA fotocopiare le pagine delle liquidazioni altrimenti fare le stampe di prova facendo attenzione ad aggiornare il riporto di eventuali crediti);
- evidenziazione di operazioni intracee o import/export, qualora non chiaramente visibili nel riepilogo annuale;
- importo delle cessioni di beni strumentali (imponibile) distinguendo quelle soggette a IVA da quelle soggette all’art. 10, n. 27 quinquies;
- per la compilazione del quadro VT: la suddivisione delle operazioni attive (solo quelle soggette ad IVA: è esclusa la sezione 4 del quadro VE inerente le operazioni in esenzione o non imponibili iva) tra quelle effettuate verso soggetti titolari di P.IVA (imponibile e IVA separati) e verso consumatori finali (imponibile e IVA separati). Attenzione: è obbligatoria la suddivisione regionale per le operazioni soggette ad iva e rivolte a consumatori finali (è da effettuare in base alle regioni nelle quali sono situati i luoghi di esercizio dell’attività e non in base alle regioni di residenza dei clienti);
- suddivisione degli acquisti (solo imponibile, compresi anche acquisti intracomunitari e importazioni) necessaria per la compilazione del rigo VF25:
campo 1: beni ammortizzabili (immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, riscatto dei beni già acquisiti in leasing);
campo 2: beni strumentali non ammortizzabili (canoni di leasing e usufrutto, canoni di locazione se soggetti a IVA);
campo 3: beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, semilavorati e materie sussidiarie);
campo 4: altri acquisti e importazioni (ottenuto per differenza tra il totale acquisti e gli altri 3 campi).
- copia di un bilancino contabile al 31/12/2015.
Per quanto riguarda le vendite, si segnala che è necessario evidenziare in dichiarazione:
- (rigo VE32) le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione cioè le strutture mediante le quali un partecipante Ufficiale (Stati e organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015) realizza e gestisce la sua partecipazione ad Expo Milano 2015;
- (rigo VE34) le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli art. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis.
Tra le novità segnaliamo:
- Rigo VE35 “operazioni attive con applicazione del reverse charge”: sono stati creati il nuovo campo 8 (operazioni del settore edile e connessi = art 17 comma 6 lettera a-ter DPR 633/72) e campo 9 (operazioni del settore energetico = art 17 comma 6 lettere d-bis, d-ter e d-quater). Tali dati debbono pertanto esserci forniti con separata evidenza, qualora non già imputati in codici IVA distinti;
- Rigo VE38 “operazioni attive effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter”: è stato ridenominato e ora interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici (sia con applicazione dello “SPLIT PAYMENT” che in regime di esenzione);
- Rigo VF15 “acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi”: è stato aggiunto il campo 2 nel quale specificare gli acquisti SENZA IVA effettuati da “soggetti forfetari” ex art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 (Finanziaria 2015). Si tratta del nuovo regime agevolato che ha sostituito il regime c.d. dei minimi. Invitiamo pertanto i Sigg.ri Clienti a creare un distinto codice IVA per il 2016 ed esercizi successivi;
- Rigo VJ17 e VJ18: creati per accogliere nel quadro VJ il giro nella IVA vendite degli acquisti effettuati con reverse charge “acquisti di servizi del comparto edile e settore connessi (art 17 comma 6 lettera a-ter)” e “acquisti di beni e servizi del settore energetico (art 17 comma 6 lettera d-bis, d-ter e d-quater)”;
- Quadro VI: creato per indicare le dichiarazioni di intento ricevute dai propri clienti e ai quali si è fatturato SENZA IVA (non imponibili ex art. 8, lett. c) DPR 633/72);
- Rigo VX4 creato il campo 5 “imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter” per indicare l’importo a rimborso dell’eventuale credito IVA, erogabile in via prioritaria, PARI all’IVA desumibile dalle fatture emesse agli Enti pubblici con applicazione dello split payment (art 17-ter).
Vi preghiamo di fornirci tutti gli ulteriori dati utili (anche quelli che non incidono sul calcolo del saldo) entro e non oltre il mese di febbraio.
Per coloro che provvedono ad inviarci bozza del modello IVA compilato ricordiamo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate occorre prelevare il Modello IVA 2016 e non il modello IVA BASE.
Secondo le nuove norme vigenti, ricordiamo da ultimo che coloro i quali vorranno compensare - a decorrere dal 16/03/2016 p.v. - eventuali crediti iva annuali 2015 con altre imposte e tributi per importi superiori a 5.000 euro, dovranno necessariamente presentare la dichiarazione iva, completa e in via autonoma, già nel mese di febbraio p.v. (il pagamento del modello F24 non è ammesso via home banking ma è richiesto l’utilizzo dei canali ENTRATEL o FISCONLINE; se invece l’importo del credito fosse superiore ai 15.000,00 € occorrerà anche l’apposizione del VISTO DI CONFORMITA’ da parte di un professionista abilitato).
Si ricorda che è possibile per tutti i contribuenti la presentazione direttamente della DICHIARAZIONE IVA entro il 29 febbraio 2016 in sostituzione della COMUNICAZIONE; l’adempimento della COMUNICAZIONE IVA verrebbe così “assorbito” e si anticiperebbe la elaborazione e presentazione della DICHIARAZIONE IVA (senza allegarla al modello UNICO a settembre); per i soggetti con credito superiore ai 5.000,00 euro, è una buona opportunità se desidera compensarlo con altre imposte.
Si ricorda che una volta fornitaci la documentazione di cui alla presente, non dovrete variare più nulla nella contabilità iva relativa all’anno 2015, altrimenti la dichiarazione da noi compilata non quadrerà coi dati definitivi della contabilità (per esempio: eventuali fatture 2015 ricevute in seguito, andranno registrate nel 2016 e non più nel 2015 ai fini iva, mentre saranno allocate in bilancio 2015 come “fatture da ricevere”; eventuali utilizzi di crediti IVA 2014 in F24, post consegna documentazione e sino a settembre 2016, ci dovranno essere comunicati immediatamente per aggiornare il risultato finale e l’apposito rigo in dichiarazione).
Da ultimo, si segnala che, contrariamente a quanto annunciato l’anno scorso, per gli adempimenti relativi all’anno di imposta 2015, la Legge di Stabilità - Legge 23.12.2014, n. 190 - aveva previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro febbraio di ogni anno (a partire dal febbraio 2016) con conseguente abrogazione della Comunicazione annuale IVA. Tale norma è stata rivista in sede di conversione; la novità è rimandata di un anno QUINDI anche per il 2016 occorre presentare la COM DATI IVA relativa al periodo 2015 entro fine febbraio.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito e porgiamo i nostri migliori saluti.
Studio Corbella