Riferimenti: Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge n. 208/2015
Elevata (erano mille euro) a 3 mila euro la soglia per l’utilizzo del contante, che resta però a mille euro:
- per i trasferimenti tramite money transfer;
- per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione (per esempio per le pensioni);
- per le transazioni di enti e associazioni che abbiano aderito al regime di cui alla legge 398/91.
La Legge di stabilità 2016 ha dunque innalzato il limite per la circolazione del contante, portandolo ad euro 3.000 dal 1° gennaio 2016, allineandosi alla disciplina degli altri Stati europei.
Restano invece ammessi:
- prelevamenti/versamenti in contanti presso gli sportelli bancari/postali di importo superiore alla soglia prevista (l’operazione avviene infatti nei confronti di un intermediario abilitato);
- i pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore alla soglia, se la rateizzazione rappresenta il frutto di un preventivo accordo tra le parti, formalizzato in un apposito documento o direttamente in fattura;
- il pagamento dell’acconto in contanti fino alla soglia prevista e del saldo con strumenti di pagamento tracciabili.
Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti (non è più quindi obbligatorio per i soggetti della filiera dei trasporti effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare).
Si ricorda che l’innalzamento della soglia non elimina le sanzioni previste in caso di non osservanza della norma.
L’altra novità di rilievo riguarda l’obbligo di POS: negozi e professionisti sono obbligati ad accettare pagamenti con bancomat e carte di credito anche per micro importi, superiori ai 5 euro.
Sparisce dunque la precedente soglia dei 30 euro. La norma prevede un’eccezione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito e porgiamo i nostri migliori saluti.
STUDIO CORBELLA