Vi informiamo che già dallo scorso esercizio, il nostro legislatore ha previsto per i sostituti d’imposta l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”.
 
Nel modello devono essere indicati:
-        i redditi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati;
-        i compensi e le provvigioni pagati ai lavoratori autonomi e agli agenti;
-        eventuali redditi diversi.
 
 Si ricorda che resta fermo il termine del 28 febbraio entro cui, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione dei redditi corrisposti, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail).
 
Vi preghiamo pertanto di farci avere entro e non oltre il 05/02/2016 la documentazione necessaria:
 
-        copia F24 pagati dal febbraio 2015 al gennaio 2016 con codice tributo 1040 – 1038 – 1041 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;
-        copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata;
-        copia eventuali fatture di professionisti senza applicazione di R.A. ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 23/12/2000 n.388 pagate nel 2015;
-        copia eventuali fatture dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011(nuovo   regime minimi) pagate nel 2015;
-        copia eventuali fatture di professionisti dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all.’art. 1 della L. 190/2014 pagate nel 2015;
-        copia eventuali quietanze dei compensi pagati nell’anno 2015 per le collaborazioni rese da sportivi, esenti da ritenuta in quanto inferiori ad € 7.500,00;
 
I clienti la cui contabilità viene tenuta dallo Studio e che non ci abbiano già autorizzato alla lettura del c.d. “cassetto fiscale” devono farci pervenire solo gli F24 non ancora consegnati in quanto il resto della documentazione è già in nostro possesso.
 
Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio Vi paghe preghiamo di prendere contatti con il medesimo, al fine di unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica.
 
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito.
                                                                                                            Studio Corbella

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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