La recente Circolare ministeriale n. 37/E del 22 dicembre 2015, volta a colmare alcune lacune normative, ha fornito una serie di risposte a quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria in ordine alle problematiche di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il c.d. reverse charge, nel settore edile.
La tabella che segue, sintetizza, per le diverse tipologie-casistiche i chiarimenti forniti dall’Agenzia.
Casistica |
Reverse charge |
Chiarimenti |
Trattamento da riservare a taluni interventi edilizi inquadrabili nell’ambito della categoria delle "manutenzioni straordinarie" |
No, non si applica |
In caso di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria quali il frazionamento o l’accorpamento di un’unità immobiliare, nonostante la presenza di prestazioni di servizi soggette a reverse charge, non è necessario scomporre tali operazioni ovvero procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi edilizi e pertanto l’IVA va applicata con le modalità ordinarie. |
Demolizione e realizzazione di una nuova costruzione |
No, non si applica |
Anche nel caso di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, non è necessario scomporre la prestazione di demolizione al fine di applicare il reverse charge. L’attività di demolizione va considerata “strettamente funzionale” alla realizzazione della nuova costruzione, pertanto l’IVA va applicata con le modalità ordinarie. |
Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi |
No, non si applica però… |
Le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge, in quanto operazioni avente una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non prestazioni di servizi). Esse potrebbero però essere considerate prestazioni di servizi quindi soggette al reverse charge. Per qualificare l’operazione va anzitutto esaminata la prevalenza/importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene: - è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla “semplice posa in opera del bene senza che lo stesso subisca alcuna alterazione”, ovvero, se gli stessi siano finalizzati a “modificare la natura del bene e / o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente”; - è necessario verificare il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi. Nel caso in cui lo scopo principale sia rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad “adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura”, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera (cfr. Risoluzioni 28.6.2007, n. 148/E e 11.7.2007, n. 164/E). Nelle ipotesi in cui sussistano contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare (Risoluzione 10.8.2007, n. 220/E). In sintesi: - se la cessione del bene costituisce lo scopo principale e l’esecuzione dell’opera è esclusivamente volta a consentire la fruizione dello stesso (senza modificarne la natura), il contratto è qualificabile quale “cessione con posa in opera” àè quindi escluso dal reverse charge; - se la volontà contrattuale è quella di ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto ai beni utilizzati per la realizzazione dell’opera, il contratto è qualificabile quale “prestazione di servizi” à si applica il reverse charge. |
Parcheggi interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell’edificio |
Si |
Alle prestazioni aventi ad oggetto i parcheggi interrati nell’edificio e quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, va applicato il reverse charge in quanto il parcheggio costituisce parte integrante dell’edificio. |
Attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve |
No, non si applica |
Le attività: - di derattizzazione (81.29.10); - di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00); - rimozione della neve (81.29.91); non essendo espressamente richiamate nei codici attività (81.21.00 pulizia generale - non specializzata - di edifici e 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali), sono escluse dal reverse charge. |
Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio |
Si |
Qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio, va applicato il reverse charge ancorché parte dello stesso sia posizionato all’esterno del medesimo (ad esempio il motore). Si tratta di: - impianti di videosorveglianza perimetrale, gestiti da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio, telecamera) debbano essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici; - impianti citofonici che necessitano di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio; - impianti di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio; - impianti idraulici di un edificio con tubazioni esterne. |
Attività di manutenzione e riparazione di impianti |
Si |
Tutte le attività di manutenzione e riparazione impianti, ancorché non indicate espressamente nei codici della divisione 43 “Lavori di costruzione specializzati” della Tabella Ateco 2007 (ad esempio, 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”), vanno assoggettate al reverse charge. |
Impianti fotovoltaici |
Si, però… |
Rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge: - l’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (ad esempio, qualora siano posizionati sul tetto dell’edificio); - l’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, funzionali / serventi allo stesso. N.B. Si precisa che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio, impianti fotovoltaici “a terra”), non accatastati autonomamente, sono soggetti al reverse charge. Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), autonomamente accatastate nella categoria D/1 – D/10 non va assoggettata a reverse charge, in quanto le centrali non costituiscono un edificio né parte dell’edificio sottostante. |
Installazione e manutenzione degli impianti antincendio |
Si, però… |
L’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, se effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA e se relative ad edifici, sono assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nelle attività di cui al codice attività 43.22.03 “installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)”. N.B. Se gli estintori fanno parte di un impianto complesso e sono parte integrante di un impianto di protezione attiva, l’installazione / manutenzione dei medesimi va assoggettata a reverse charge. Diversamente, non si applica il reverse charge, nel caso in cui gli estintori non facciano parte di un impianto complesso, gli stessi sono considerati apparecchi mobili e non impianti di spegnimento. Si precisa altresì che l’attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nel codice attività 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”. |
Sostituzione delle componenti di un impianto |
Si |
Nel caso in cui si provveda, purché i servizi siano relativi ad edifici, alla riparazione e ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate e obsolete, e non alla mera fornitura di beni. |
Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio |
No, non si applica |
È esclusa dal reverse charge l’attività di installazione di impianti riconducibile al codice attività 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali,” in quanto tale codice non è ricompreso nella divisione 43 della Tabella Ateco 2007 (ad esempio, attività di installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari). |
Prestazioni rese da soggetti terzi |
Si |
Il reverse charge va applicato anche ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, resi da soggetti terzi, su incarico di un altro soggetto passivo, fatturati direttamente al cliente, qualora i predetti servizi rientrino tra i codici attività individuati nella citata Circolare n. 14/E. |
Beni significativi |
No, non si applica |
La disposizione “agevolativa in materia di aliquota” prevista per i beni significativi (iva 10% su parte del valore), riguarda presumibilmente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, trattandosi di interventi di manutenzione su unità a prevalente destinazione abitativa tali prestazioni dunque non sarebbero mai soggette al reverse charge, in quanto meccanismo rivolto solo ai rapporti tra soggetti passivi IVA (mercato B2B). |
Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento |
Si |
Il diritto di chiamata è una somma di denaro dovuta ad un tecnico che si reca presso il cliente in caso di guasti / malfunzionamenti degli impianti, a prescindere dall’esecuzione o meno della riparazione; ancorché non si renda necessario un vero e proprio intervento di manutenzione, la “mera verifica” dell’impianto (anche durante le verifiche periodiche) costituisce una modalità di manutenzione “in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico”. |
Trattamento da riservare all’allacciamento e all’attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua |
No, non si applica |
Il servizio di allacciamento per l’erogazione del gas, energia elettrica e dell’acqua (inteso come installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente, nonché il servizio di attivazione) è escluso dall’applicazione del reverse charge perché non è riconducibile all’attività di installazione di impianti, bensì costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio (Cfr. Sentenza 3.4.2008, Causa n. C-442/05, Corte di Giustizia UE). |
Operazioni non imponibili ai fini IVA e meccanismo del reverse charge |
Escluso |
Il presupposto applicativo del reverse charge è l’imponibilità dell’operazione. Di conseguenza, lo stesso non trova applicazione in caso di operazioni non imponibili. |
La Circolare Ministeriale riconosce, considerata la complessità delle questioni esaminate, che “potevano sussistere profili di incertezza” e pertanto, limitatamente alle questioni trattate, fa salvi eventuali comportamenti difformi (con conseguente mancata applicazione di sanzioni) adottati anteriormente all’emanazione della medesima.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l’occasione porge molte cordialità.
Studio Corbella