La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015 all’art. 1, commi da 91 a 94 e 97) consente alle imprese e lavoratori autonomi (professionisti) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, incrementando così “virtualmente” e ai soli fini fiscali, il costo di acquisizione del 40%.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2016:
“la disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso una
maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento”.
La disposizione in esame opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES), e pertanto non ha alcun effetto ai fini IRAP.
Soggetti interessati
La disposizione in esame riguarda i seguenti soggetti:
- i titolari di reddito d’impresa;
- i lavoratori autonomi, esercenti arti e professioni;
indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata).
La norma non prevede distinzioni in base alla forma giuridica adottata dal soggetto, quindi nel mondo delle imprese l’agevolazione spetterà a:
- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Enti commerciali
- Enti non commerciali per acquisti nell’ambito dell’attività commerciale
Per quanto riguarda invece i professionisti, il bonus spetterà sia ai soggetti che svolgono l’attività in forma individuale sia agli studi associati.
In attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’applicazione di questa norma riguardi anche i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi.
Soggetti esclusi
Non sono interessati dall’agevolazione i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi.
Tipologia di beni ammessa all’agevolazione
L’incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti:
- in beni strumentali nuovi;
- effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
Sono inoltre inclusi nell’agevolazione (poiché non precisato diversamente nel testo normativo):
- i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto;
mentre si ritiene non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio.
L’investimento può essere rappresentato dall’acquisizione del bene in proprietà ovvero in leasing (per la quota capitale e valore di riscatto in questo ultimo caso).
A tal proposito va evidenziato che in caso di leasing ai fini della maggiorazione rileva la data di stipula del contratto di leasing e non quella di riscatto del bene. Pertanto, la maggiorazione:
− è applicabile al valore dei beni riscattati, anche successivamente al 31.12.2016, relativi a contratti stipulati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 (ad esempio, bene riscattato il 15.2.2019 relativamente ad un contratto stipulato il 10.12.2015);
− non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15.10.2015 – 31.12.2016 riferiti a contratti stipulati antecedentemente (ad esempio, bene riscattato il 14.3.2016 relativamente ad un contratto stipulato il 10.5.2013).
Definizione di beni “nuovi” e concetto di “entrata in funzione”
Il requisito della novità - tenendo conto dei chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2015, n. 5/E con riguardo all’agevolazione Tremonti-quater - sussiste nel caso di:
− beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
− beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
In base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”.
Il bene agevolabile può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore/rivenditore, a condizione che lo stesso non sia stato mai utilizzato.
Per fruire dell’agevolazione il bene deve essere entrato in funzione nel periodo: l’ammortamento decorre, infatti, ai sensi dell’art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento.
Così, pertanto, per i beni acquistati nel 2015 (dal 15.10), al fine di poter determinare l’ammortamento 2015 sul costo maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro il 31.12.2015.
Beni esclusi
Sono esclusi dall’incremento in esame gli investimenti:
- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Veicoli a deducibilità limitata
Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di
deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare:
Considerato il richiamo alla lett. b) del citato art. 1, l’incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, disciplinati dalla lett. b-bis).
Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti).
Modalità di fruizione dell’agevolazione
N.B.: L’incremento del costo del bene ha rilevanza esclusivamente fiscale.
Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio.
Di conseguenza, per la fruizione dell’agevolazione, in deroga al principio della necessaria imputazione dei costi a Conto economico, dovrà essere operata solo una variazione in diminuzione nel mod. UNICO.
L’agevolazione in esame non comporta pertanto alcuna variazione temporanea di bilancio da cui derivi la necessità di stanziamento della fiscalità differita.
Di conseguenza, considerata la natura definitiva delle variazioni collegate con la maggiorazione del
costo ammortizzabile dei beni, non vanno rilevate imposte differite.
Rilevanza del maggior valore
Come accennato, la maggiorazione del costo opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento / canoni di leasing.
Di conseguenza, detta agevolazione non ha alcun effetto:
- in sede di cessione del bene; la plus / minusvalenza sarà determinata con riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare i maxi-ammortamenti derivanti dall’applicazione della maggiorazione del 40%;
- ai fini del calcolo del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili;
- in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione della relativa sopravvenienza attiva.
Inoltre, l’incremento di costo, per espressa previsione normativa, è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).
Monza 9.2.2016 Studio Corbella
Riferimenti di legge:
- Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015 all’art. 1, commi da 91 a 94 e 97)